8. Negoziati precedenti alla prima lettura del Parlamento (articolo 69 quater del regolamento)
La Presidente annuncia le decisioni di diverse commissioni di avviare negoziati interistituzionali a norma dell'articolo 69 quater, paragrafo 1, del regolamento:
— commissione CULT, sulla base della relazione sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1295/2013 che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) (2017/0163(COD) - COM(2017)0385 - C8-0236/2017) – Relatore: Silvia Costa (A8-0369/2017)
— commissione JURI, sulla base della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici (2016/0284(COD) – COM(2016)0594 – C8-0384/2016) – Relatore: Tiemo Wölken (A8-0378/2017)
— commissione AFCO, sulla base della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (2017/0219(COD) – COM(2017)0481 – C8-0307/2017) – Relatori:Mercedes Bresso e Rainer Wieland (A8-0373/2017)
— commissioni IMCO/JURI, sulla base della relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (2015/0287(COD) – COM(2015)0634 – C8-0394/2015) – Relatori: Evelyne Gebhardt e Axel Voss (A8-0375/2017).
Conformemente all'articolo 69 quater, paragrafo 2, del regolamento, un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media possono chiedere per iscritto, entro la mezzanotte di giovedì 30 novembre 2017, di porre in votazione le decisioni sull'avvio di negoziati.
I negoziati possono avere inizio in qualsiasi momento dopo la scadenza di tale termine se non è stata formulata alcuna richiesta di procedere a una votazione in Parlamento sulla decisione in merito all'avvio di negoziati.