10. Negoziati precedenti alla prima lettura del Parlamento (articolo 69 quater del regolamento)
Il Presidente annuncia la decisione della commissione competente di avviare negoziati interistituzionali conformemente all'articolo 69 quater, paragrafo 1, del regolamento:
- commissione ECON, sulla base della relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto riguarda l'ubicazione della sede dell'Autorità bancaria europea (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD)). Relatori: Burkhard Balz e Pervenche Berès (A8-0153/2018)
Conformemente all'articolo 69 quater, paragrafo 2, del regolamento, un numero di deputati o uno o più gruppi politici pari almeno alla soglia media possono chiedere per iscritto, prima della mezzanotte di domani, giovedì 3 maggio 2018, di porre in votazione le decisioni sull'avvio di negoziati.
I negoziati possono avere inizio in qualsiasi momento dopo la scadenza di tale termine se non è stata formulata alcuna richiesta di procedere a una votazione in Parlamento sulla decisione in merito all'avvio di negoziati.