Proposta di risoluzione comune - RC-B6-0150/2006Proposta di risoluzione comune
RC-B6-0150/2006

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE

15.3.2006

presentata a norma dell'articolo 103, paragrafo 4, del regolamento da
in sostituzione delle proposte di risoluzione presentate dai gruppi: sul risultato dei negoziati relativi al Consiglio per i diritti umani e sulla 62a sessione dell'UNCHR

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Risoluzione del Parlamento europeo sul risultato dei negoziati relativi al Consiglio per i diritti umani e sulla 62a sessione dell'UNCHR

Il Parlamento europeo,

–  viste le sue precedenti risoluzioni, a partire dal 1996, sulla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite, nonché quelle del 29 gennaio 2004 sulle relazioni tra l'Unione europea e l'Organizzazione delle Nazioni Unite[1], del 9 giugno 2005 sulla riforma delle Nazioni Unite[2] e del 29 settembre 2005 sui risultati del Vertice mondiale delle Nazioni Unite del 14-16 settembre 2005[3],

–  in vista della 62a sessione della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite (UNCHR), in programma dal 13 marzo al 21 aprile 2006,

–  vista la relazione "A more secure world: our shared responsibility" ("Un mondo più sicuro: la nostra responsabilità collettiva"), del 1° dicembre 2004, del Gruppo ad alto livello su Minacce, sfide e cambiamento,

–  vista la relazione del Segretario generale delle Nazioni Unite del 21 marzo 2005 dal titolo "In larger freedom: towards development, security and human rights for all" ("In una maggiore libertà: per lo sviluppo, la sicurezza e i diritti umani per tutti"),

–  visto il documento finale del Vertice mondiale 2005 delle Nazioni Unite, adottato a New York il 16 settembre 2005, con cui si è deciso di creare un Consiglio per i diritti umani in sostituzione della Commissione per i diritti umani e di affidare al Presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA) il compito di condurre negoziati, da concludersi il più rapidamente possibile nel corso della sessantesima sessione, per definire il mandato e la composizione di detto Consiglio,

–  vista la bozza di risoluzione del Presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sul Consiglio per i diritti umani, presentata il 23 febbraio 2006,

–  visto l'articolo 103, paragrafo 2, del proprio regolamento,

A.  considerando che il rispetto, la promozione e la salvaguardia dell'universalità dei diritti dell'uomo fanno parte del patrimonio etico e giuridico dell'Unione europea e costituiscono uno dei pilastri dell'unità e dell'integrità europee,

B.  considerando che le Nazioni Unite costituiscono potenzialmente, oggi come in passato, l'organizzazione più idonea ad occuparsi in modo esauriente dei problemi e delle sfide in materia di diritti umani che l'umanità deve oggi affrontare,

C.  considerando che la bozza di risoluzione sul Consiglio per i diritti umani (CDU) è stata il risultato di molti mesi di sforzi per raggiungere il consenso,

D.  considerando che, pur non affrontando alcune delle maggiori preoccupazioni che sono state espresse, il CDU potrebbe costituire una piattaforma efficace per rafforzare la protezione e la promozione dei diritti umani nel quadro delle Nazioni Unite, cosa che purtroppo non è sempre avvenuta con l'efficacia auspicata in termini di risultati,

E.  considerando che la 62a sessione della Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite (UNCHR) sarà l'ultima sessione di tale organismo prima dell'effettiva istituzione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite,

F.  considerando che, come negli ultimi sette anni, è stata costituita una delegazione ad hoc del PE per la sessione annuale dell'UNCHR di quest'anno,

Consiglio per i diritti umani

1.  si compiace dell'adozione della risoluzione con cui viene creato il CDU; prende atto a tale riguardo del contributo dell'UE all'esito dei negoziati;

2.  si rallegra dell'istituzione di un organo delle Nazioni Unite permanente e di dimensioni ridotte, eletto direttamente dall'Assemblea generale, quale primo passo verso il mantenimento dell'impegno del Vertice mondiale 2005 di rafforzare il meccanismo ONU in materia di diritti umani;

3.  si compiace in particolare del fatto che il Consiglio potrà riunirsi regolarmente durante il corso dell'anno, per non meno di tre volte all'anno, nonché tenere sessioni speciali, al di fuori delle riunioni ordinarie, per affrontare crisi nel campo dei diritti umani che si sviluppano in modo rapido;

4.  valuta positivamente il mantenimento del sistema dell'UNCHR delle "procedure speciali" indipendenti; osserva che tali procedure speciali saranno oggetto di una revisione entro un anno e invita l'UE a restare vigilante per assicurarne il mantenimento;

5.  approva il fatto che si è mantenuta la prassi della partecipazione alle discussioni delle ONG operanti nel campo dei diritti umani; rinnova il suo appello per una riforma del Comitato ONU sulle ONG, al fine di assicurare l'effettiva partecipazione delle ONG indipendenti;

6.  valuta positivamente l'istituzione di un meccanismo universale di revisione periodica, la "peer review" o revisione "tra pari", quale strumento atto a rafforzare la copertura universale e la parità di trattamento degli Stati membri riguardo al monitoraggio dei diritti umani in tutto il mondo; prende atto della specificazione che tale meccanismo non deve essere un doppione del lavoro degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite; invita il CDU ad assicurare, nello stabilire le modalità di tale revisione, che la sessione a ciò dedicata sia aggiuntiva rispetto al minimo di tre sessioni e dieci settimane previsto nella risoluzione;

7.  si rammarica del fatto che non si è mantenuta l'idea di eleggere i membri del CDU alla maggioranza rafforzata dei due terzi; ritiene tuttavia che la procedura in base alla quale i membri sono eletti direttamente e singolarmente con scrutinio segreto alla maggioranza assoluta dell'Assemblea generale e i governi sono tenuti a prendere in considerazione l'operato precedente e gli impegni dei candidati nel campo dei diritti umani possa impedire agli autori di gravi violazioni dei diritti umani di sedere in seno al Consiglio stesso; si compiace dell'adozione, avvenuta alla maggioranza di due terzi dell'Assemblea generale, di un meccanismo di sospensione del diritto di appartenere al Consiglio di un membro che commetta violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani;

8.  invita tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite ad adoperarsi al fine di eleggere i paesi candidati che presentano gli standard più elevati in materia di diritti umani, che hanno ratificato i trattati fondamentali in tale campo, che hanno assolto i loro obblighi di presentare relazioni, che hanno trasmesso inviti aperti per le procedure speciali ONU e che si sono sforzati di attuare le loro raccomandazioni; invita l'UE ad insistere affinché le candidature siano presentate almeno trenta giorni prima dell'elezione, in modo da consentire una pubblica verifica dell'operato precedente e degli impegni dei candidati nel campo dei diritti umani;

9.  riafferma la sua opinione che la capacità del CDU di proteggere i diritti dell'uomo dipenderà dalla volontà politica di tutte le parti di farne un organismo forte ed efficace;

10.  invita pertanto tutti gli Stati membri dell'ONU ad adempiere il mandato da loro definito e ad applicare i meccanismi messi a punto in modo da assicurare la capacità del CDU di proteggere e promuovere in modo significativo i diritti umani;

11.  sollecita l'UE a svolgere un ruolo d'avanguardia nel CDU e ad essere d'esempio per l'azione volta a creare un organo ONU per i diritti umani rafforzato, capace di interessarsi e di reagire alle situazioni rilevanti in termini di diritti umani in tutto il mondo;

12.  riafferma la necessità di rafforzare la consultazione, la cooperazione e il coordinamento fra l'UE e le Nazioni Unite, in particolare il nuovo CDU;

13.  riafferma la necessità di un'impostazione coordinata, concertata e ben preparata da parte dell'Unione europea prima, durante e dopo le sessioni del CDU, così da assicurare un contributo efficiente ed efficace ai suoi lavori;

14.  considera appropriato, nel solco della prassi della partecipazione del PE alle sessioni annuali dell'UNCHR, continuare a inviare una delegazione che intervenga alle relative sessioni del CDU;

62a sessione dell'UNCHR

15.  prende atto della decisione di fare della 62a sessione dell'UNCHR una sessione di transizione, procedurale, abbreviata;

16.  ritiene tuttavia che tali modalità non debbano impedire all'UNCHR di svolgere il suo mandato di protezione e che tutte le attività di tale Commissione nella sua attuale configurazione debbano essere debitamente concluse o portate avanti in altro modo;

17.  invita pertanto i membri dell'UNCHR ad assicurare che il lavoro delle procedure speciali disposte nell'ultima sessione sia oggetto di una presentazione, di una presa d'atto e di una discussione completa, come ad esempio nel caso della relazione del Segretario generale sulla cooperazione con i rappresentanti degli organismi delle Nazioni Unite per i diritti umani, e che i mandati che giungono a termine siano rinnovati, come ad esempio nel caso del mandato del Rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani; sottolinea l'importanza di consentire ai difensori dei umani di rivolgersi alla Commissione e di partecipare alle discussioni;

***

18.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale delle Nazioni Unite, al Presidente della 60a Assemblea generale e all'Alto Commissario per i diritti umani.