Proposta di risoluzione comune - RC-B6-0063/2008Proposta di risoluzione comune
RC-B6-0063/2008

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE

10.3.2008

presentata a norma dell'articolo 103, paragrafo 4, del regolamento da
in sostituzione delle proposte di risoluzione presentate dai gruppi: sul Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi- mancata adozione da parte del Consiglio della posizione comune e quindi mancata trasformazione del Codice in uno strumento giuridicamente vincolante

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RC-B6-0063/2008
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Risoluzione del Parlamento europeo sul Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi- mancata adozione da parte del Consiglio della posizione comune e quindi mancata trasformazione del Codice in uno strumento giuridicamente vincolante

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 103, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.  considerando che nel 2008 ricorre il decimo anniversario del Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi,

B.  considerando che più di due anni fa, il 30 giugno 2005, il COREPER ha concordato a livello tecnico il testo di una posizione comune che è il risultato di un processo di revisione del Codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi al fine di trasformarlo in un efficace strumento di controllo delle esportazioni di armi dal territorio dell'UE e da parte di compagnie dell'Unione europea,

C.  considerando che con l'adozione di tale posizione comune il Codice diventerà uno strumento di controllo delle esportazioni di armi giuridicamente vincolante per tutti gli Stati membri dell'UE,

D.  considerando che in varie occasioni il Parlamento si è vivamente compiaciuto di tale posizione comune, in particolare nella sua risoluzione del 18 gennaio 2007 sulla settima e sull'ottava relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi[1],

E.  considerando, tuttavia, che dal 2005 il Consiglio europeo non è riuscito ad adottare tale posizione comune a livello politico,

F.  considerando che i motivi di questa mancata adozione non sono mai stati chiariti ufficialmente, ma che sono evidentemente legati al desiderio di alcuni Stati membri dell'UE di abolire l'attuale embargo comunitario sulle armi nei confronti della Repubblica popolare cinese,

G.  considerando che tale questione ha acquisito un nuovo carattere d'urgenza, a seguito dei fatti seguenti:

  • i)la firma del trattato di Lisbona che impegna l'UE ad agire come attore globalmente responsabile;
  • ii)l'evoluzione della politica europea di sicurezza e difesa (PESD) nel cui ambito si procede sempre più a missioni militari e civili esterne dell'UE il cui personale potrebbe essere minacciato da armi in precedenza fornite da Stati membri dell'UE;
  • iii)le recenti asserzioni di taluni Stati membri dell'UE che dichiarano la loro disponibilità ad aumentare le esportazioni di armi quale strumento per promuovere i propri interessi economici,
  • iv)varie iniziative volte ad armonizzare le politiche nazionali di approvvigionamento di armi, nonché il trasferimento e il commercio intracomunitario di armi,

H.  considerando che, nonostante gli sforzi positivi del COARM (Gruppo di lavoro del Consiglio sulle armi) per migliorare ulteriormente il Codice e la sua applicazione, l'attività è compromessa dalle esportazioni di armi da parte di Stati membri dell'UE verso paesi in situazioni di conflitto, instabilità o mancato rispetto dei diritti umani, che vengono pertanto considerati come 'destinazioni irresponsabili' ai sensi del Codice di condotta,

I.  considerando che la mancanza di volontà politica di trasformare il Codice di condotta in una posizione comune è in contraddizione con il ruolo leader dell'Unione europea e dei suoi Stati membri nel promuovere strumenti giuridici volti a controllare tutti i trasferimenti internazionali di armi, pubblici e privati, in particolare il trattato sul commercio di armi,

1.  deplora l'attuale impasse politica quanto all'adozione di tale posizione comune nell'ottica del decimo anniversario del Codice;

2.  esorta la Presidenza slovena ad inserire l'adozione di tale posizione comune, come punto permanente, nell'ordine del giorno di ciascuna riunione del Consiglio europeo "Affari generali", fino a quando la questione non sarà stata risolta;

3.  invita gli Stati membri dell'UE che si oppongono ad un Codice di condotta giuridicamente vincolante a riesaminare la loro posizione;

4.  è convinto che il contributo dell'UE a un trattato sul commercio di armi internazionalmente vincolante acquisterà notevole credibilità non appena il regime comunitario di controllo delle esportazioni di armi diverrà giuridicamente vincolante;

5.  è convinto altresì che parallelamente all'adozione della posizione comune andrebbero adottate, tra l'altro, le seguenti misure:

  • a)prevenzione di trasferimenti irresponsabili di armi mediante una rigorosa applicazione dei criteri del Codice sia alle compagnie che alle forze armate nazionali;
  • b)miglioramento e applicazione di controlli del brokeraggio; prevenzione del traffico illegale di armi per via aerea e per nave;
  • c)rapide indagini sulle recenti asserzioni relative alla violazione degli embargo sulle armi;
  • d)prevenzione della vendita a broker privati delle armi raccolte durante operazioni PESD e RSS e di altre iniziative dell'UE, nonché del loro successivo trasferimento;
  • e)miglioramento della trasparenza e della qualità dei dati trasmessi dagli Stati membri nel contesto della relazione annuale sul Codice di condotta;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché a tutti i governi e parlamenti dell'Unione europea.