PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE sulla legge lituana sulla tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione
14.9.2009
in sostituzione della proposta di risoluzione presentata dai gruppi:
ALDE (B7-0026/2009)
PPE (B7-0027/2009)
S&D (B7-0029/2009)
Verts/ALE (B7-0030/2009)
GUE/NGL (B7-0031/2009)
Manfred Weber, Simon Busuttil, Véronique Mathieu, Vytautas Landsbergis, Csaba Sógor, Michèle Striffler, Bogusław Sonik a nome del gruppo PPE
Claude Moraes, Michael Cashman, Monika Flašíková Beňová a nome del gruppo S&D
Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo, Sarah Ludford a nome del gruppo ALDE
Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Judith Sargentini a nome del gruppo Verts/ALE
Rui Tavares, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Marie-Christine Vergiat, Cornelis de Jong, Thomas Händel, Sabine Lösing a nome del gruppo GUE/NGL
Risoluzione del Parlamento europeo sulla legge lituana sulla tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione
Il Parlamento europeo,
– visti gli obblighi internazionali ed europei in materia di diritti umani, compresi quelli contenuti nelle convenzioni ONU sui diritti umani e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e vista la convenzione ONU sui diritti dell’infanzia,
– viste le disposizioni dell'Unione europea sui diritti umani, in particolare l’articolo 6 del trattato UE, l’articolo 13 del trattato CE e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
– visto l'articolo 13 del trattato CE, il quale recita: “Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell'ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”,
– visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che l'Unione europea è una comunità di valori fondata sui diritti umani, le libertà fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto, l'uguaglianza e la non discriminazione, e considerando che sono state approvate e proposte direttive per raggiungere tale obiettivo, che comprende la lotta contro la discriminazione fondata sulle tendenze sessuali,
B. considerando che l'orientamento sessuale è una questione che rientra nella sfera del diritto individuale alla privacy, garantito dalla legislazione in materia di diritti umani a livello internazionale, europeo e nazionale, che l'uguaglianza e la non discriminazione dovrebbero essere promosse dalle autorità pubbliche e che dovrebbe essere garantita la libertà di espressione dei media, delle organizzazioni non governative (ONG) e degli individui,
C. considerando che, il 14 luglio 2009, il Parlamento lituano ha approvato emendamenti alla legge sulla tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione, che entrerà in vigore il 1° marzo 2010, ai sensi della quale sarà proibito “divulgare direttamente ai minori […] pubblica informazione che promuove relazioni omosessuali, bisessuali o poligame” poiché questa ha “un effetto deleterio sullo sviluppo dei minori",
D. considerando che la formulazione della legge, in particolare il suo articolo 4, è vaga e giuridicamente poco chiara e potrebbe condurre a interpretazioni controverse,
E. considerando che, dopo la rimozione del veto posto dal Presidente lituano, il progetto di legge è attualmente in fase di revisione da parte delle autorità nazionali lituane,
F. considerando che non è chiaro quale tipo di materiali sia coperto da questa legge e se la sua giurisdizione si estenda a libri, arte, stampa, pubblicità, musica e rappresentazioni pubbliche quali teatro, mostre o manifestazioni,
G. considerando che la Presidenza svedese dell'UE ha discusso la legge con le autorità lituane, mentre la nuova Presidente lituana ha dichiarato che interverrà per assicurarne la conformità ai requisiti comunitari ed internazionali,
1. chiede all'Agenzia per i diritti fondamentali di esprimere un parere sulla legge e sugli emendamenti ad essa apportati alla luce dei trattati e del diritto dell'UE;
2. riafferma l’importanza per l'UE di lottare contro tutte le forme di discriminazione e in particolare la discriminazione basata sulle tendenze sessuali;
3. riafferma il principio indicato nella Dichiarazione dei diritti del fanciullo, secondo cui “il fanciullo, a causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa un'adeguata protezione giuridica”;
4. accoglie con favore le dichiarazioni della nuova Presidente della Repubblica di Lituania e la creazione di un gruppo di lavoro in Lituania incaricato di valutare eventuali modifiche alla legge ed invita la Presidente e le autorità lituane a garantire che le leggi nazionali siano compatibili con i diritti umani e le libertà fondamentali sanciti dal diritto internazionale ed europeo;
5. rileva che la legge sulla tutela dei minori contro gli effetti dannosi della pubblica informazione, approvata dal Parlamento lituano il 14 luglio 2009, non è ancora in vigore e necessita di revisione prima di entrare in vigore;
6. incarica la sua commissione competente di seguire la questione;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati, alla Presidente e al parlamento della Lituania, all'Agenzia per i diritti fondamentali e al Consiglio d'Europa.