Proposta di risoluzione comune - RC-B7-0171/2010Proposta di risoluzione comune
RC-B7-0171/2010

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE su Gilad Shalit

10.3.2010

presentata a norma dell'articolo 122, paragrafo 5, del regolamento
in sostituzione delle proposte di risoluzione presentata dai gruppi
EFD (B7‑0171/2010)
ALDE (B7‑0172/2010)
S&D (B7‑0183/2010)
ECR (B7‑0184/2010)
PPE (B7‑0185/2010)

Sari Essayah, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka a nome del gruppo PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Proinsias De Rossa a nome del gruppo S&D
Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi a nome del gruppo ALDE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński a nome del gruppo ECR
Fiorello Provera, Bastiaan Belder a nome del gruppo EFD
Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht, Reinhard Bütikofer


Procedura : 2010/2601(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
RC-B7-0171/2010
Testi presentati :
RC-B7-0171/2010
Testi approvati :

Risoluzione del Parlamento europeo su Gilad Shalit

Il Parlamento europeo,

–   vista la terza Convenzione di Ginevra del 1949, in particolare l'articolo 3, comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949,

–   vista la Convenzione internazionale del 1979 contro la presa degli ostaggi,

–   vista la dichiarazione della Presidenza a nome dell'Unione europea sulla situazione umanitaria a Gaza, del 18 novembre 2009, nella quale si "chiede a coloro che tengono prigioniero il soldato israeliano rapito, Gilad Shalit, di liberarlo senza indugio",

–   vista la risoluzione del Congresso degli Stati Uniti del 18 luglio 2006,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sulla situazione in Medio Oriente in cui figurava un appello per la liberazione di Gilad Shalit,

–   visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A. considerando che il caporale (ora sergente) Gilad Shalit è stato rapito il 25 giugno 2006 da Hamas in territorio israeliano,

B.  considerando che il sergente Shalit ha la cittadinanza europea (francese) e israeliana,

C. considerando che, da quando è stato preso in ostaggio, il sergente Shalit è tenuto segregato a Gaza e privato dei diritti fondamentali previsti dall'articolo 3, comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949, e dalla terza Convenzione di Ginevra,

D. considerando che Hamas ha rivendicato la responsabilità dell'attuale detenzione del sergente Shalit e ha dichiarato che questi è tenuto prigioniero in conformità della terza Convenzione di Ginevra del 1949,

E.  considerando che il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale in materia di diritti umani devono essere rispettati da tutte le parti coinvolte nel conflitto mediorientale e in ogni circostanza,

F.  considerando che la creazione di un clima di fiducia tra israeliani e palestinesi è un elemento essenziale per un processo di pace che porti i due Stati a vivere fianco a fianco in pace e sicurezza,

G. considerando che il video ricevuto nell'ottobre 2009, che mostra il soldato catturato con un quotidiano di Gaza datato lunedì 14 settembre 2009, è la prova più decisiva del fatto che il sergente Shalit è ancora vivo,

1.  chiede l'immediata liberazione del sergente Gilad Shalit;

2.  invita Hamas a tenere fede alla parola data e a concedere al sergente Shalit i diritti e i privilegi previsti dalla terza Convenzione di Ginevra del 1949;

3.  deplora che i diritti umani fondamentali del sergente Shalit continuino a non essere rispettati e che alla famiglia e alle autorità israeliane e francesi sia stato impedito di ottenere informazioni riguardo alle sue condizioni di salute; esorta pertanto Hamas a consentire al Comitato internazionale della Croce Rossa di rendere senza indugio visita al sergente Shalit e a permettere a quest'ultimo di comunicare con la famiglia, conformemente alla terza Convenzione di Ginevra del 1949;

4.  sottolinea l'importanza di progredire verso una soluzione fondata sull'esistenza di due Stati e si compiace del riavvio dei negoziati indiretti tra Israele e l'Autorità palestinese;

5.  sottolinea che le misure messe in atto da tutte le parti e volte all'instaurazione di un clima di fiducia reciproca, incluso il rilascio di un numero significativo di prigionieri palestinesi, possono contribuire a creare condizioni favorevoli alla liberazione del sergente Shalit;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché agli Stati membri, al Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al governo israeliano, all'Autorità palestinese e all'Assemblea parlamentare euromediterranea.