Proposta di risoluzione comune - RC-B7-0588/2011Proposta di risoluzione comune
RC-B7-0588/2011

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE sulla messa al bando delle munizioni a grappolo

16.11.2011

presentata a norma dell'articolo 110, paragrafo 4, del regolamento
in sostituzione delle proposte di risoluzione presentate dai gruppi
Verts/ALE (B7‑0588/2011)
ALDE (B7‑0589/2011)
GUE/NGL (B7‑0590/2011)
PPE (B7‑0592/2011)
S&D (B7‑0593/2011)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eduard Kukan a nome del gruppo PPE
Roberto Gualtieri, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Richard Howitt, Ana Gomes a nome del gruppo S&D
Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin, Robert Rochefort a nome del gruppo ALDE
Ulrike Lunacek a nome del gruppo Verts/ALE
Sabine Lösing, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Gabriele Zimmer, Willy Meyer, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Alfreds Rubiks, Kyriacos Triantaphyllides a nome del gruppo GUE/NGL

Procedura : 2011/2913(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
RC-B7-0588/2011
Testi presentati :
RC-B7-0588/2011
Testi approvati :

Risoluzione del Parlamento europeo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo

Il Parlamento europeo,

–   vista la Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) entrata in vigore il 1° agosto 2010 e che, alla data dell'8 novembre 2011, era stata approvata da 111 Stati (108 firmatari, tra cui 3 Stati membri dell'UE, 63 ratifiche, di cui 19 Stati membri dell'UE, e 3 adesioni),

–   visto il progetto di protocollo VI sulle munizioni a grappolo, del 26 agosto 2006, che dovrebbe essere allegato alla Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW),

–   vista la risoluzione sulla Convenzione sulle munizioni a grappolo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre 2008,

–   visto il messaggio del Segretario generale delle Nazioni Unite, destinato alla seconda riunione delle Parti della Convenzione sulle munizioni a grappolo, trasmesso da Sergio Duarte, alto rappresentante per il disarmo, il 13 settembre 2011 a Beirut,

–   viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, in particolare quella del 1° agosto 2010 relativa alla Convenzione sulle munizioni a grappolo e quella del 29 aprile 2011 sulle denunce riguardanti l'utilizzo di munizioni a grappolo in Libia,

–   vista la sua risoluzione del 20 novembre 2008 sulla Convenzione sulle munizioni a grappolo[1],

–   vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2010 sull'entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) e il ruolo dell'Unione europea[2],

–   vista la sua risoluzione del 7 luglio 2011 sui progressi nella lotta contro le mine[3],

–   visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che le munizioni a grappolo rappresentano un grave rischio per le popolazioni civili, a causa dell'azione letale ad ampio raggio che le caratterizza, e che in contesti post-bellici l'impiego di tali munizioni ha tragicamente ferito o ucciso numerosi civili (le submunizioni inesplose, infatti, vengono spesso trovate da bambini e da altre persone innocenti ignare del pericolo);

B.  considerando che il sostegno della maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea, le iniziative parlamentari e il lavoro svolto dalle organizzazioni della società civile sono stati decisivi per la positiva conclusione del "processo di Oslo" e la conseguente entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grappolo; considerando che 22 Stati membri dell'UE hanno aderito alla CCM mentre cinque non l'hanno né firmata né ratificata;

C. considerando che la CCM vieta agli Stati aderenti di utilizzare, sviluppare, produrre o altrimenti acquisire, stoccare, conservare o trasferire ad altri, direttamente o indirettamente, le munizioni a grappolo nonché di assistere, incoraggiare o indurre qualcuno a impegnarsi in attività non consentite agli Stati aderenti in virtù della Convenzione;

D. considerando che la CCM stabilisce un nuovo criterio umanitario per l'assistenza alle vittime includendo nel concetto, oltre alle persone direttamente colpite dalle munizioni a grappolo, anche le famiglie e le comunità delle stesse rimaste coinvolte;

E.  considerando che il testo proposto del protocollo VI alla CCW, che sarà discusso in occasione della Quarta conferenza di riesame della CCW, non è giuridicamente compatibile con la CCM né complementare alla stessa; che, mentre gli Stati aderenti alla CCM hanno l'obbligo giuridico di distruggere tutte le munizioni, con il progetto di protocollo in parola sarebbero vietate solo le munizioni a grappolo antecedenti al 1980, sarebbe introdotto un lungo periodo di transizione in virtù del quale l'osservanza della Convenzione potrebbe essere posticipata di almeno 12 anni, sarebbe autorizzato l'utilizzo di munizioni a grappolo dotate di un solo meccanismo di autodistruzione e sarebbe concessa agli Stati la possibilità di fare ricorso alle munizioni a grappolo caratterizzate da un cosiddetto tasso di mancata esplosione pari o inferiore all'1%;

F.  considerando che, dal momento della firma della CCM, sarebbero state recentemente impiegate munizioni a grappolo contro la popolazione civile in Cambogia, in Tailandia e in Libia, e che si impongono attualmente misure urgenti per garantire la rimozione delle sottomunizioni a grappolo inesplose onde evitare che mietano altre vittime (morti e feriti);

1.  invita gli Stati membri a non adottare, approvare o successivamente ratificare un protocollo alla CCW che consenta l'utilizzo delle munizioni a grappolo, vietate ai sensi della CCM, e chiede al Consiglio e agli Stati membri di agire di conseguenza in occasione della Quarta conferenza di riesame della CCW che si terrà dal 14 al 25 novembre 2011 a Ginevra;

2.  esprime profondo rammarico per la minaccia rappresentata dal progetto di protocollo VI, che sarà discusso in occasione della citata conferenza, in termini di minor chiarezza e rigore della norma di diritto umanitario internazionale stabilito dalla CCM, che impone un divieto globale sulle munizioni a grappolo, nonché per l'indebolimento della protezione dei civili che detto protocollo comporterebbe;

3.  esorta gli Stati a riconoscere le conseguenze umanitarie e l'elevato costo politico del sostegno al progetto di protocollo proposto, dal momento che lo stesso contiene numerose deroghe e lacune in virtù delle quali l'utilizzo delle munizioni a grappolo risulterebbe lecito;

4.  invita gli Stati membri e i paesi candidati all'adesione all'Unione europea che non sono parti contraenti della CCM ad aderire alla convenzione e chiede inoltre agli Stati firmatari della CCM di ratificarla al più presto;

5.  ritiene che il protocollo VI alla CCW non sia compatibile con la CCM e che gli Stati membri firmatari di quest'ultima abbiano l'obbligo giuridico di opporsi strenuamente all'introduzione del protocollo stesso e di respingerla;

6.  esorta vivamente il vicepresidente/alto rappresentante a ricordare agli Stati membri gli obblighi giuridici loro imposti dalla CCM; invita il vicepresidente/alto rappresentante a dare particolare rilevanza all'obiettivo tematico della riduzione della minaccia costituita dalle munizioni a grappolo e ad adoperarsi ai fini dell'adesione dell'Unione europea alla CCM, ormai possibile grazie all'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

7.  accoglie con favore il fatto che 15 Stati aderenti e firmatari abbiano portato a termine la distruzione delle scorte, che altri 12 si apprestino a completarla entro il termine previsto e che le operazioni di bonifica siano in corso in 18 paesi e in altre tre regioni;

8.  esorta gli Stati membri che non hanno ancora aderito alla CCM ma che intendono ridurre l'impatto umanitario delle munizioni a grappolo ad adottare misure nazionali incisive e trasparenti, ad esempio una moratoria sull'utilizzo, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo, nonché a dare urgentemente avvio alla distruzione delle scorte di munizioni appartenenti alla categoria in oggetto;

9.  invita gli Stati membri che hanno firmato la CCM a varare provvedimenti normativi necessari per attuarla a livello nazionale; esorta gli Stati membri a garantire la trasparenza in relazione agli sforzi profusi in risposta alla presente risoluzione e a riferire regolarmente, ad esempio ai rispettivi parlamenti nazionali, in merito alle attività svolte nel quadro della Convenzione;

10. chiede al Consiglio e alla Commissione di includere negli accordi con i paesi terzi un riferimento alla messa al bando delle munizioni a grappolo in qualità di clausola standard, aggiuntiva rispetto a quella sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa, in particolare nel contesto delle relazioni dell'Unione con i paesi vicini;

11. invita il Consiglio e la Commissione a integrare pienamente la lotta alle munizioni a grappolo nei programmi comunitari di assistenza in modo da aiutare i paesi terzi a distruggere le scorte e a erogare gli aiuti umanitari;

12. chiede agli Stati membri, al Consiglio e alla Commissione di adottare provvedimenti volti a scoraggiare la fornitura di munizioni a grappolo ad attori non statali;

13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione, nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite e alla Coalizione contro le munizioni a grappolo.