Proposta di risoluzione comune - RC-B7-0013/2013Proposta di risoluzione comune
RC-B7-0013/2013

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE sull'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi nell'UE

14.1.2013 - (2012/2923(RSP))

presentata a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, e dell'articolo 110, paragrafo 4, del regolamento
in sostituzione delle proposte di risoluzione presentate dai gruppi:
PPE, S&D, ALDE (B7‑0013/2013)
ECR (B7‑0014/2013)
GUE/NGL (B7‑0015/2013)
Verts/ALE (B7‑0016/2013)

Daniel Caspary, Franck Proust, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain, Roberta Angelilli a nome del gruppo PPE
Gianluca Susta, Vital Moreira, Maria Badia i Cutchet, Bernd Lange a nome del gruppo S&D
Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort, Marielle de Sarnez, Metin Kazak a nome del gruppo ALDE
Yannick Jadot a nome del gruppo Verts/ALE
Cristiana Muscardini a nome del gruppo ECR
Helmut Scholz a nome del gruppo GUE/NGL

Procedura : 2012/2923(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
RC-B7-0013/2013
Testi presentati :
RC-B7-0013/2013
Testi approvati :

Risoluzione del Parlamento europeo sull'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi nell'UE

(2012/2923(RSP))

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi, presentata dalla Commissione (COM(2005)0661 – C7 0048/2010 – 2005/0254(COD)),

–   vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0273/2010),

–   vista la sua posizione in prima lettura adottata il 21 ottobre 2010[1],

–   visto l'allegato della comunicazione del 23 ottobre 2012 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Programma di lavoro della Commissione per il 2013" (COM(2012)0629),

–   viste tutte le sue precedenti risoluzioni sul marchio d'origine,

–   visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che il 21 ottobre 2010 ha adottato una posizione in prima lettura sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi con 525 voti favorevoli, 49 contrari e 44 astensioni;

B.  considerando che, sebbene siano passati più di due anni, il Consiglio non ha ancora adottato una posizione comune, lasciando la procedura di codecisione in una situazione di stallo;

C. considerando che nel suo programma di lavoro per il 2013 la Commissione ha indicato che, oltre alla mancanza di un accordo in seno al Consiglio, i recenti sviluppi nell'interpretazione giuridica delle norme dell'OMC da parte dell'organo d'appello dell'organizzazione hanno reso obsoleta la sua proposta;

D. considerando che nell'UE non si applicano norme armonizzate sull'attestazione di origine delle merci importate, ad eccezione di determinati casi nel settore agricolo;

E.  considerando che alcuni paesi membri dell'OMC non appartenenti all'UE quali il Brasile, il Canada, la Cina e gli Stati Uniti impongono l'obbligo di apporre un marchio di origine per alcuni prodotti;

F.  considerando che sono necessarie disposizioni comuni al fine di accrescere la competitività tra i paesi membri dell'OMC e garantire condizioni di parità con i produttori di quelli dei principali partner commerciali dell'Unione che hanno introdotto il marchio d'origine;

G. considerando che l'informazione costituisce uno degli elementi basilari della libertà dei cittadini e della tutela dei consumatori;

1.  deplora l'intenzione della Commissione di ritirare la proposta di regolamento sull'indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi, approvata in prima lettura dal Parlamento, senza averlo debitamente informato in modo tempestivo e senza aver fornito ai colegislatori una spiegazione dettagliata delle sue intenzioni prima di prendere la decisione;

2.  invita la Commissione a riconsiderare la decisione prevista;

3.  sollecita la Commissione, in alternativa, a proporre una nuova legislazione compatibile con l'OMC tale da consentire all'UE di intervenire nelle materie che formavano oggetto della proposta iniziale;

4.  invita la Commissione a informare il Parlamento circa il calendario delle azioni future necessarie per riavviare l'iter legislativo e superare l'attuale fase di stallo;

5.  invita la Commissione ad avviare con urgenza uno studio comparativo sulle normative legislative in materia di marchio d'origine attualmente in vigore e applicate per i vari paesi membri dell'OMC, allo scopo di esaminare i principi sottostanti e valutare la compatibilità con le norme dell'OMC;

6.  ricorda, come già in altre occasioni, l'importanza di mantenere, nel contesto degli scambi commerciali multilaterali, condizioni di parità tra le imprese dell'UE e i loro concorrenti dei paesi terzi, nonché di adottare un approccio coerente per garantire la tutela dei consumatori; sottolinea che tale approccio ho rilevanza anche in un'ottica di valorizzazione della produzione di qualità come pure delle norme sociali e ambientali nell'attuale contesto di concorrenza globale, elementi di particolare interesse per le PMI;

7.  sottolinea la necessità di utilizzare in maniera più efficiente tutte le risorse disponibili a livello regionale, nazionale e UE – in attesa dell'entrata in vigore della nuova legislazione – onde consentire ai consumatori del mercato unico di prendere decisioni di acquisto più informate, anche attraverso l'educazione e una maggiore sensibilizzazione del pubblico mediante i mezzi di comunicazione;

8.  invita il Consiglio a definire la sua posizione comune in seguito della conclusione della prima lettura del Parlamento, onde consentire il normale dibattito istituzionale;

9.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.