Proposta di risoluzione comune - RC-B7-0201/2014Proposta di risoluzione comune
RC-B7-0201/2014

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE sull'utilizzo di droni armati

25.2.2014 - (2014/2567(RSP))

presentata a norma dell'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del regolamento
in sostituzione delle proposte di risoluzione presentate dai gruppi:
PPE (B7‑0201/2014)
Verts/ALE (B7‑0202/2014)
GUE/NGL (B7‑0203/2014)
S&D (B7‑0204/2014)
ALDE (B7‑0206/2014)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli, Anne Delvaux a nome del gruppo PPE
Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi, Liisa Jaakonsaari a nome del gruppo S&D
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Norica Nicolai, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin, Nathalie Griesbeck, Izaskun Bilbao Barandica, Sonia Alfano a nome del gruppo ALDE
Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Iñaki Irazabalbeitia Fernández a nome del gruppo Verts/ALE
Sabine Lösing a nome del gruppo GUE/NGL


Procedura : 2014/2567(RSP)
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Ciclo del documento :  
RC-B7-0201/2014
Testi presentati :
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Risoluzione del Parlamento europeo sull'utilizzo di droni armati

(2014/2567(RSP))

Il Parlamento europeo,

–   viste le relazioni riguardanti l'utilizzo di droni armati presentate dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie il 28 maggio 2010 e il 13 settembre 2013, nonché dal relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito della lotta contro il terrorismo il 18 settembre 2013,

–       vista la dichiarazione del Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, del 13 agosto 2013, sull'utilizzo di droni armati,

–       vista l'audizione del 25 aprile 2013 sulle conseguenze dell'impiego di droni sui diritti umani, organizzata congiuntamente dalla sua sottocommissione per i diritti dell'uomo e dalla sua sottocommissione per la sicurezza e la difesa,

–       visto il suo studio del 3 maggio 2013 dal titolo "Human rights implications of the usage of drones and unmanned robots in warfare" (Conseguenze sui diritti umani dell'utilizzo di droni e robot automatizzati nei conflitti bellici),

–       viste le conclusioni del Consiglio, del 19 e 20 dicembre 2013, relative alla preparazione di un programma di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) europei di nuova generazione idonei ad operare a media quota e con lunga autonomia,

–   visto l'articolo 110, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,

A. considerando che l'utilizzo di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR, di seguito "droni") nelle operazioni extraterritoriali letali è aumentato notevolmente nell'ultimo decennio;

B.  considerando che un numero non definito di civili è rimasto ucciso, gravemente ferito o traumatizzato nella vita quotidiana, a causa di attacchi con droni al di fuori delle zone di conflitto dichiarate;

C. considerando che, nel caso di accuse per la morte di civili in seguito ad attacchi con droni, gli Stati sono soggetti all'obbligo di condurre indagini tempestive e indipendenti e che, qualora tali accuse si rivelassero fondate, sono tenuti a procedere a un'attribuzione pubblica delle responsabilità, a punire i responsabili e a fornire l'accesso ai mezzi di ricorso, compreso il pagamento di un risarcimento alle famiglie delle vittime;

D. considerando che l'articolo 51, paragrafo 2, del protocollo addizionale I alle convenzioni di Ginevra stabilisce che sono proibiti atti o minacce di violenza il cui fine principale consiste nel diffondere il terrore tra la popolazione civile;

E.  considerando che gli attacchi con droni, al di fuori di una guerra dichiarata, sferrati da un paese sul territorio di un altro paese senza il consenso di quest'ultimo o del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite costituiscono una violazione del diritto internazionale nonché dell'integrità territoriale e della sovranità di tale paese;

F.  considerando che il diritto internazionale in materia di diritti umani vieta le uccisioni arbitrarie in qualsivoglia situazione; che il diritto umanitario internazionale non consente l'uccisione mirata di persone che si trovano in Stati non belligeranti;

G. considerando che sette Stati membri (Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Spagna) hanno firmato una lettera d'intenti con l'Agenzia europea per la difesa (EDA) incaricandola di elaborare uno studio sulla produzione congiunta di un velivolo idoneo ad operare a media quota e con lunga autonomia (MALE - Medium Altitude Long Endurance) che potrà essere utilizzato per colpire obiettivi militari o per sorvegliare le imbarcazioni dei migranti nel Mediterraneo, iniziando in questo modo a lavorare su un SAPR europeo;

H. considerando che studi di ricerca e sviluppo associati alla costruzione di droni, sia militari che civili, hanno beneficiato di fondi dell'UE, e che tale finanziamento è previsto anche per il futuro;

1.  esprime grave preoccupazione per l'utilizzo di droni armati al di fuori del quadro giuridico internazionale; invita l'UE a elaborare una risposta programmatica adeguata a livello sia europeo sia globale a difesa dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale;

2.      invita l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, gli Stati membri e il Consiglio a:

a)      opporsi alla pratica delle uccisioni mirate extragiudiziali e vietarle;

b)     garantire che gli Stati membri, in conformità dei loro obblighi giuridici, non prendano parte a uccisioni mirate illegali né facilitino altri Stati membri a perpetrarle;

c)      includere i droni armati nei pertinenti regimi europei e internazionali di disarmo e controllo delle armi;

d)     vietare lo sviluppo, la produzione e l'impiego di armi completamente autonome che consentono di sferrare attacchi senza alcun intervento umano;

e)      impegnarsi a garantire che, qualora vi siano motivi ragionevoli per ritenere che un individuo o un'entità nell'ambito della loro giurisdizione possano essere correlati ad un'uccisione mirata illegale all'estero, siano adottate misure in linea con i loro obblighi giuridici interni e internazionali;

f)      sostenere le attività e dare seguito alle raccomandazioni del relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie e del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito della lotta contro il terrorismo;

3.      sollecita il Consiglio ad adottare una posizione comune dell'UE sull'utilizzo dei droni armati;

4.      invita l'UE a promuovere una maggiore trasparenza e responsabilità da parte dei paesi terzi nell'utilizzo di droni armati, per quanto riguarda la base giuridica di tale utilizzo e la responsabilità operativa, al fine di consentire il riesame giudiziario degli attacchi con droni e garantire che le vittime di simili attacchi illegali abbiano un accesso efficace ai mezzi di ricorso;

5.      chiede inoltre alla Commissione di tenere il Parlamento adeguatamente informato in merito all'impiego di fondi dell'UE per tutti i progetti di ricerca e sviluppo associati alla costruzione di droni; invita ad effettuare valutazioni d'impatto in materia di diritti umani nell'ambito di progetti legati all'ulteriore sviluppo di droni;

6.      incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai parlamenti degli Stati membri, al relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, al relatore speciale delle Nazioni Unite sulla promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell'ambito della lotta contro il terrorismo e al Segretario generale delle Nazioni Unite.