PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE sull'accordo sul tabacco (accordo con PMI)
7.3.2016 - (2016/2555(RSP))
in sostituzione delle proposte di risoluzione presentate dai gruppi:
Verts/ALE (B8-0312/2016)
EFDD (B8-0314/2016)
S&D (B8-0317/2016)
Inés Ayala Sender, Gilles Pargneaux, Linda McAvan a nome del gruppo S&D
Philippe Lamberts, Bart Staes, José Bové, Igor Šoltes, Benedek Jávor a nome del gruppo Verts/ALE
Marco Valli, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas a nome del gruppo EFDD
Risoluzione del Parlamento europeo sull'accordo sul tabacco (accordo con PMI)
Il Parlamento europeo,
– visto l'accordo per combattere il contrabbando e la contraffazione di sigarette, del 9 luglio 2004, tra Philip Morris International (PMI) e le sue consociate, l'Unione e i suoi Stati membri,
– vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE[1],
– visti la convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta al tabagismo e il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco adottato durante la quinta sessione della conferenza delle parti contraenti della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo con decisione FCTC/COP5 (1) del 12 novembre 2012,
– vista la proposta di decisione del Consiglio, del 4 maggio 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, per la parte delle disposizioni del protocollo che sono soggette all'applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM(2015)0193),
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 24 febbraio 2016 dal titolo "Technical assessment of the experience made with the Anti-Contraband and Anti-Counterfeit Agreement and General Release of 9 July 2004 among Philip Morris International and affiliates, the Union and its Member States" (Valutazione tecnica dell'esperienza maturata con l'accordo per combattere il contrabbando e la contraffazione di sigarette, del 9 luglio 2004, tra Philip Morris International (PMI) e le sue consociate, l'Unione e i suoi Stati membri) (SWD(2016)0044),
– vista la sua risoluzione dell'11 ottobre 2007 sulle implicazioni dell'accordo tra la Comunità, Stati membri e Philip Morris per l'intensificazione della lotta contro la frode e il contrabbando di sigarette e sui progressi realizzati nell'applicazione delle raccomandazioni della commissione d'inchiesta del Parlamento sul regime di transito comunitario[2],
– vista l'interrogazione alla Commissione sull'accordo sul tabacco (accordo con PMI) (O-000010/2016 – B8-1019/2016),
– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che la tutela degli interessi finanziari dell'UE è una delle principali priorità della Commissione e che il commercio illecito dei prodotti del tabacco, in particolare di sigarette di contrabbando e contraffatte, ha un costo annuale per i bilanci nazionali e dell'Unione di oltre 10 miliardi di EUR in termini di perdite di gettito pubblico, secondo una stima prudente;
B. considerando che il commercio illecito è un reato grave che contribuisce al finanziamento di altre attività della criminalità organizzata internazionale, tra cui la tratta di esseri umani, il traffico di stupefacenti e di armi e, in alcuni casi, le attività di gruppi terroristici;
C. considerando che l'obiettivo centrale dell'accordo con PMI è di ridurre la prevalenza delle sigarette PMI di contrabbando sul mercato illecito del tabacco nell'UE;
D. considerando che l'accordo con PMI giungerà a scadenza il 9 luglio 2016;
E. considerando che la valutazione tecnica dell'accordo con PMI condotta dalla Commissione conclude che l'obiettivo centrale è stato effettivamente conseguito, ma mette in dubbio la causalità di tale risultato e sottolinea che la riduzione delle sigarette PMI di contrabbando non ha portato a una generale riduzione del numero di prodotti illeciti sul mercato dell'UE;
F. considerando che l'accordo con PMI ha prodotto benefici finanziari per le entrate pubbliche di circa un miliardo di dollari USA in pagamenti annuali e di 68,2 milioni di EUR in pagamenti in caso di confisca, suddivisi tra la Commissione (circa il 10%) e gli Stati membri (circa il 90%); che non vi sono dati su come gli Stati membri hanno speso le entrate riscosse in virtù di tale accordo;
G. considerando che, dalla firma dell'accordo, il quadro giuridico e le condizioni di mercato del commercio illecito dei prodotti del tabacco sono profondamente cambiati, in particolare per quanto riguarda la maggiore presenza di sigarette non di marca, spesso denominate "cheap whites", e lo sviluppo del nuovo mercato di vendita della nicotina liquida per le sigarette elettroniche;
H. considerando che le cause C-358/14 Polonia / Parlamento e Consiglio, C-477/14 Pillbox 38 (UK) Limited e C-547/14 Philip Morris Brands SARL e altri, che contestano la direttiva 2014/40/UE, sono attualmente pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE e dovrebbero essere ritirate dai produttori di tabacco in questione non appena possibile;
I. considerando che la Commissione si è impegnata a ratificare il protocollo della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo, il che rappresenta un passo importante per il rafforzamento del quadro giuridico in materia di lotta contro il commercio illecito dei prodotti del tabacco; che la Commissione si è impegnata a invitare i paesi terzi a ratificare il protocollo;
J. considerando che il contrabbando di tabacco mina le politiche di sanità pubblica dell'UE e implica il fatto che i prodotti illeciti del tabacco sono disponibili, anche per i giovani, a prezzi notevolmente scontati e illegali in molti luoghi; che le sigarette contraffatte non soltanto sono fabbricate e importate illegalmente, ma contengono anche ingredienti sconosciuti e rappresentano pertanto un grave rischio per la salute;
1. accoglie con favore il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo e chiede che il processo di ratifica sia completato quanto prima;
2. accoglie con favore la proposta della Commissione di ratificare il protocollo e il suo impegno di invitare gli Stati membri e i paesi terzi a ratificarlo; osserva che finora 15 paesi, tra cui cinque Stati membri dell'UE, hanno ratificato il protocollo e che l'UE è attualmente in procinto di ratificarlo;
3. esorta la Commissione a procedere a una tempestiva ratifica del protocollo; ritiene tuttavia che il rinnovo dell'accordo invierebbe un messaggio dannoso e controproducente ai paesi terzi, ossia che l'UE si impegna in interazioni inappropriate con l'industria del tabacco, benché il protocollo le proibisca chiaramente;
4. è convinto che il rinnovo dell'accordo con PMI potrebbe non essere compatibile con gli obblighi incombenti all'UE in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo, il che potrebbe nuocere alla reputazione dell'UE quale leader mondiale della lotta al tabagismo;
5. rileva che gli orientamenti per l'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3, della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo affermano che esiste un conflitto fondamentale e inconciliabile tra gli interessi dell'industria del tabacco e gli interessi della politica della salute pubblica;
6. plaude all'adozione della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (la direttiva sui prodotti del tabacco); sottolinea che la direttiva sui prodotti del tabacco prevede già un obbligo giuridico per le imprese del settore del tabacco di introdurre e mantenere un sistema di tracciabilità e rintracciabilità, che dovrà essere operativo per le sigarette e il tabacco da arrotolare a decorrere dal 20 maggio 2019 e per gli altri prodotti del tabacco dal 20 maggio 2024;
7. sottolinea che la Commissione deve adottare provvedimenti immediati per garantire il pieno recepimento della direttiva sui prodotti del tabacco in tutti gli Stati membri; osserva che diversi Stati membri hanno informalmente comunicato alla Commissione che il processo di recepimento della direttiva è stato completato; invita la Commissione a fornire informazioni esaustive sullo stato di avanzamento del recepimento dopo la scadenza del termine del 20 maggio 2016;
8. ricorda che nel maggio 2015 la Commissione ha promesso di presentare quanto prima la sua valutazione dell'accordo con PMI; sottolinea che la Commissione ha rinviato più volte la pubblicazione della valutazione e che questa è stata infine pubblicata il 24 febbraio 2016, alla vigilia di una discussione in Aula sulla questione; è fermamente convinto che tale ritardo nella pubblicazione rappresenti una grave mancanza da parte della Commissione nell'adempiere ai suoi obblighi in materia di trasparenza nei confronti del Parlamento e dei cittadini dell'UE, e che il Parlamento non abbia potuto esprimere la sua opinione in maniera tempestiva su questa complessa e delicata questione;
9. prende atto della valutazione della Commissione secondo cui l'accordo con PMI ha effettivamente conseguito l'obiettivo di ridurre la prevalenza delle sigarette PMI di contrabbando sul mercato illecito del tabacco nell'UE, come dimostra il calo di circa l'85% del volume di sigarette PMI originali confiscate dagli Stati membri tra il 2006 e il 2014; osserva tuttavia che la Commissione mette in dubbio la causalità di tale risultato e sottolinea inoltre che la riduzione delle sigarette PMI di contrabbando non ha portato a una generale riduzione del numero di prodotti illeciti sul mercato dell'UE; rileva che il contrabbando di prodotti delle grandi imprese viene sempre più spesso sostituito dal contrabbando di altri prodotti, come le sigarette non di marca ("cheap whites"), generalmente fabbricate nei paesi terzi;
10. sottolinea che l'accordo con PMI, al momento della sua conclusione nel 2004, era uno strumento innovativo di lotta contro il commercio illecito del tabacco, ma sottolinea che da allora il mercato e il contesto normativo sono profondamente cambiati; sottolinea che l'accordo non prende in considerazione caratteristiche importanti dell'attuale commercio illecito del tabacco, in particolare l'elevata percentuale di scambi costituita attualmente dalle "cheap whites"; ritiene pertanto che tutti gli elementi contemplati dall'accordo con PMI saranno coperti dal nuovo quadro giuridico costituito dalla direttiva sui prodotti del tabacco e dal protocollo della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo;
11. ritiene pertanto che l'accordo con PMI non dovrebbe essere rinnovato, prorogato o rinegoziato; chiede alla Commissione di non rinnovare, prorogare o rinegoziare l'accordo dopo la sua attuale data di scadenza;
12. esorta la Commissione ad attuare, a livello di UE e prima della data di scadenza dell'accordo con PMI, tutte le misure necessarie per tracciare e rintracciare i prodotti del tabacco PMI e a intraprendere azioni legali in caso di confisca illegale dei prodotti di tale fabbricante, fintanto che tutte le disposizioni della direttiva sui prodotti del tabacco non saranno pienamente applicabili;
13. esprime preoccupazione per il fatto che i quattro accordi conclusi con i produttori di tabacco non affrontano la questione delle "cheap whites"; invita pertanto la Commissione a presentare un quadro d'azione che definisca nuove misure intese ad affrontare urgentemente tale problema;
14. invita la Commissione a proporre un nuovo regolamento che istituisca un sistema indipendente di tracciabilità e rintracciabilità e applichi le disposizioni in materia di dovuta diligenza ("conosci il tuo cliente") al tabacco grezzo tagliato, ai filtri e alle cartine utilizzati dall'industria del tabacco, quale strumento supplementare per combattere il fenomeno dei prodotti contraffatti o di contrabbando;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e alla segreteria della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo.