PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE sulla situazione in Italia a seguito dei terremoti
28.11.2016 - (2016/2988(RSP))
in sostituzione delle proposte di risoluzione presentate dai gruppi:
PPE (B8-1285/2016)
Verts/ALE (B8-1286/2016)
S&D (B8-1288/2016)
EFDD (B8-1289/2016)
ECR (B8-1291/2016)
ALDE (B8-1294/2016)
GUE/NGL (B8-1296/2016)
Lambert van Nistelrooij, Salvatore Cicu, Antonio Tajani, Elisabetta Gardini, Ramón Luis Valcárcel Siso, Alessandra Mussolini, Lara Comi, Fernando Ruas, Lorenzo Cesa, Daniel Buda, Franc Bogovič a nome del gruppo PPE
Constanze Krehl, Mercedes Bresso, Gianni Pittella, Elena Gentile, Enrico Gasbarra, Andrea Cozzolino, Damiano Zoffoli, Silvia Costa, Nicola Danti, Paolo De Castro, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, David-Maria Sassoli, Iratxe García Pérez, Viorica Dăncilă, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Victor Boştinaru a nome del gruppo S&D
Raffaele Fitto, Remo Sernagiotto, Ruža Tomašić a nome del gruppo ECR
Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Urmas Paet, Viktor Uspaskich, Hilde Vautmans, Frédérique Ries a nome del gruppo ALDE
Curzio Maltese, Eleonora Forenza, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Fabio De Masi, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo a nome del gruppo GUE/NGL
Davor Škrlec, Bronis Ropė, Igor Šoltes a nome del gruppo Verts/ALE
Rosa D'Amato, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Daniela Aiuto, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi a nome del gruppo EFDD
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Italia a seguito dei terremoti
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE),
– visti l'articolo 174, l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 212 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– visto il regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea,
– visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio[1],
– visto il regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione[2],
– visti il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea[3] e il regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea[4],
– visto il regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario ("iniziativa Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario")[5],
– visto il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario[6],
– viste le conclusioni del Consiglio dell'11 aprile 2011 sull'ulteriore sviluppo della valutazione dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi nell'Unione europea,
– viste le conclusioni del Consiglio del 28 novembre 2008 per il rafforzamento delle capacità di protezione civile mediante un sistema europeo di assistenza reciproca basato sull'approccio modulare in materia di protezione civile (16474/08),
– vista la relazione della Commissione dal titolo "Relazione annuale 2014 del Fondo di solidarietà dell'Unione europea" (COM(2015)0502),
– vista la sua risoluzione del 14 novembre 2007 sull'impatto regionale dei terremoti[7],
– vista la sua risoluzione del 19 giugno 2008 sul potenziamento delle capacità di reazione dell'Unione europea alle catastrofi[8],
– vista la sua risoluzione dell'8 ottobre 2009 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea: Italia, terremoto in Abruzzo (COM(2009)0445 – C7-0122/2009 – 2009/2083(BUD))[9],
– vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea, attuazione e applicazione[10],
– visto il parere del Comitato delle regioni del 28 novembre 2013 sul Fondo di solidarietà dell'Unione europea[11],
– viste le interrogazioni alla Commissione sulla situazione in Italia a seguito dei terremoti (O-000139/2016 – B8-1812/2016, O-000140/2016 – B8-1813/2016 e O-000141/2016 – B8-1814/2016),
– vista la relazione speciale n. 24/2012 della Corte dei conti europea dal titolo "La risposta del Fondo di solidarietà dell'Unione europea al terremoto del 2009 in Abruzzo: pertinenza e costo delle operazioni",
– visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 4, del suo regolamento,
A. considerando che, dopo il devastante terremoto che ha colpito l'Italia centrale il 24 agosto 2016, altri tre gravi eventi tellurici, collegati al medesimo sciame sismico, hanno colpito le regioni del centro Italia il 26 ottobre con una magnitudo rispettivamente di 5,5 e 6,1 e il 30 ottobre con una magnitudo di 6,5;
B. considerando che nei mesi scorsi sismi e scosse di assestamento hanno continuato a funestare l'Italia centrale; che l'ultimo terremoto, quello del 30 ottobre, è stato il sisma più forte registrato nel paese negli ultimi trent'anni e ha distrutto completamente interi paesi, portando molti abitanti delle zone colpite sull'orlo della disperazione e provocando danni indiretti di varia natura nelle zone circostanti;
C. considerando che, secondo le stime, oltre 400 persone sarebbero rimaste ferite e 290 avrebbero perso la vita nei recenti eventi sismici;
D. considerando che i devastanti terremoti hanno innescato un effetto domino e costretto 100 000 residenti ad abbandonare le proprie abitazioni;
E. considerando che gli ultimi sismi hanno devastato città, danneggiato gravemente le infrastrutture locali e regionali, distrutto il patrimonio storico e culturale e compromesso le attività economiche, specialmente quelle delle PMI, l'agricoltura, il paesaggio nonché il potenziale del settore turistico e ricettivo;
F. considerando che i territori colpiti hanno subito una deformazione che copre un'area di circa 130 chilometri quadrati, con una dislocazione massima di almeno 70 centimetri, e che effetti idrogeologici imprevedibili potrebbero determinare, nelle rigide condizioni climatiche invernali, ulteriori catastrofi naturali, come inondazioni e smottamenti, e danni cumulativi;
G. considerando che alcuni territori dell'Unione europea sono più vulnerabili e presentano un elevato rischio sismico; che essi possono persino essere esposti a ripetute catastrofi naturali di varia natura, alcune delle quali a meno di un anno di distanza, come è stato recentemente il caso in Italia, Portogallo, Grecia e Cipro;
H. considerando che è necessario coordinare adeguatamente gli interventi di ricostruzione sostenibile al fine di compensare le perdite economiche e sociali, e che si dovrebbe prestare particolare attenzione anche all'inestimabile patrimonio culturale italiano, promuovendo progetti a livello internazionale ed europeo finalizzati a tutelare gli edifici e i siti storici;
I. considerando che il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) è stato istituito con il regolamento (CE) n. 2012/2002 per rispondere alle devastanti inondazioni che hanno colpito l'Europa centrale nell'estate del 2002;
J. considerando che diversi strumenti dell'Unione, come i fondi strutturali e di investimento europei o il meccanismo di protezione civile e lo strumento finanziario per la protezione civile, possono essere utilizzati per rafforzare le misure preventive contro i terremoti e le misure di riabilitazione;
K. considerando che la riforma del 2014 dell'FSUE ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di chiedere il versamento di un anticipo, la cui concessione è decisa dalla Commissione se sono disponibili risorse sufficienti; che, tuttavia, l'importo dell'anticipo non può superare il 10 % dell'importo totale del contributo finanziario previsto a titolo dell'FSUE ed è limitato a 30 milioni di EUR;
L. considerando che lo Stato membro colpito deve presentare alla Commissione una domanda d'intervento dell'FSUE non oltre dodici settimane dalla data in cui si sono manifestati i primi danni provocati dalla catastrofe; che lo Stato beneficiario è responsabile dell'utilizzo della sovvenzione e della verifica di come viene spesa, ma che la Commissione può effettuare verifiche in loco delle operazioni finanziate dall'FSUE;
M. considerando che il processo di ricostruzione deve tenere conto delle esperienze passate e che una ricostruzione sostenibile dovrebbe essere effettuata con la massima rapidità e basarsi su risorse adeguate, semplificazione burocratica e trasparenza, nonché garantire sicurezza e stabilità ai cittadini colpiti, per permettere loro di continuare a vivere in queste regioni;
N. considerando che la prevenzione dovrebbe costituire una fase sempre più importante nella gestione delle catastrofi e vedersi attribuire una maggiore importanza sociale e che richiede altresì un accurato programma d'azione riguardante la diffusione di informazioni, la sensibilizzazione e l'istruzione;
O. considerando che le attuali misure di prevenzione delle catastrofi devono essere rafforzate conformemente alle precedenti proposte del Parlamento, al fine di consolidare la strategia per la prevenzione delle catastrofi naturali e provocate dall'uomo a livello di UE;
1. esprime la più profonda solidarietà ed empatia nei confronti di tutte le persone colpite dai terremoti, delle loro famiglie nonché delle autorità nazionali, regionali e locali italiane coinvolte in operazioni di soccorso a seguito della catastrofe;
2. esprime preoccupazione per l'elevato numero di sfollati esposti alle difficili condizioni climatiche dell'imminente stagione invernale; invita pertanto la Commissione a individuare tutte le opzioni disponibili per aiutare le autorità italiane a garantire condizioni di vita dignitose alle persone che hanno perso la propria abitazione;
3. apprezza gli indefessi sforzi compiuti dalle unità di soccorso, dalle forze della protezione civile, dai volontari, dalle organizzazioni della società civile e dalle autorità locali, regionali e nazionali nelle zone devastate al fine di salvare vite, contenere i danni e garantire attività comuni di base per mantenere condizioni di vita decorose;
4. evidenzia i gravi effetti economici e sociali dei terremoti che si sono succeduti e della distruzione che hanno lasciato dietro di sé;
5. sottolinea la gravità della situazione in loco, che sta esercitando una considerevole e intensa pressione finanziaria sulle autorità pubbliche nazionali, regionali e locali italiane;
6. si compiace del fatto che all'Italia sia stato concesso un maggiore livello di flessibilità nel calcolo del deficit per quanto concerne la spesa connessa ai terremoti, in conformità con i trattati, affinché possa far fronte con efficienza e rapidità all'attuale emergenza e ai futuri interventi richiesti per la messa in sicurezza delle zone colpite; invita inoltre il governo italiano a garantire che tutte le risorse supplementari messe a disposizione siano effettivamente utilizzate per questo scopo specifico;
7. invita la Commissione, alla luce del carattere gravissimo ed eccezionale della situazione, a prendere in considerazione la possibilità di escludere, dal calcolo dei disavanzi pubblici nazionali nel quadro del patto di stabilità e crescita, gli investimenti a favore della ricostruzione sostenibile e della prevenzione antisismica, compresi quelli cofinanziati con i fondi SIE e assegnati all'obiettivo tematico 5 (prevenzione, promozione dell'adattamento ai cambiamenti climatici, prevenzione e gestione dei rischi);
8. si compiace della solidarietà espressa dalle istituzioni UE e da altri Stati membri, regioni europee e attori internazionali, quale dimostrata dall'assistenza reciproca nelle situazioni di emergenza;
9. evidenzia i problemi associati ai sistemi di previsione dei terremoti e l'alta sismicità della regione mediterranea e dell'Europa sudorientale; invita gli Stati membri a intensificare le attività di ricerca al fine di prevenire i danni, gestire le crisi e ridurre al minimo la portata delle conseguenze delle catastrofi, di concerto con le azioni condotte nell'ambito di Orizzonte 2020; rileva con preoccupazione che negli ultimi 15 anni migliaia di persone sono morte e centinaia di migliaia sono rimaste senza casa in seguito ai disastrosi terremoti che hanno colpito l'Europa;
10. ricorda l'importanza di rispettare i requisiti relativi alla costruzione di infrastrutture ed edifici antisismici; esorta le autorità nazionali, regionali e locali a intensificare i propri sforzi per garantire il rispetto delle norme di costruzione antisismica in vigore e a tenere debitamente conto di tale aspetto in sede di rilascio delle licenze edilizie;
11. sottolinea l'importanza del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea nel favorire la cooperazione tra le autorità nazionali di protezione civile in Europa nelle situazioni difficili e nel ridurre al minimo le conseguenze degli eventi eccezionali; invita la Commissione e gli Stati membri a semplificare ulteriormente le procedure di attivazione del meccanismo al fine di renderlo disponibile in modo rapido ed efficace all'indomani di una catastrofe;
12. prende atto della domanda di intervento a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea presentata dal governo italiano e invita la Commissione a prendere tutti i provvedimenti necessari per esaminare tempestivamente le richieste di assistenza a titolo del Fondo al fine di garantirne la rapida mobilitazione; sottolinea, in questo contesto, l'importanza che gli anticipi siano messi a disposizione delle autorità nazionali il prima possibile, così da consentire alle stesse di far fronte alle pressanti necessità imposte dalla situazione;
13. ritiene che la parziale iscrizione in bilancio della dotazione finanziaria annuale dell'FSUE prevista nel regolamento omnibus proposto potrebbe aiutare in futuro ad accelerare la procedura di mobilitazione onde fornire una risposta più tempestiva ed efficace alle persone colpite da una catastrofe; invita inoltre la Commissione, nel quadro di eventuali riforme future, a valutare se sia possibile aumentare la soglia degli anticipi e abbreviare i termini per il trattamento delle domande;
14. sottolinea l'importanza di creare sinergie fra tutti gli strumenti disponibili, compresi i fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), e di garantire che le risorse siano utilizzate efficacemente per le attività di ricostruzione e tutti gli altri interventi necessari, in piena cooperazione con le autorità nazionali e regionali italiane; invita la Commissione ad essere pronta a modificare i programmi e i programmi operativi a tal fine il più rapidamente possibile dopo la presentazione di una richiesta di modifica da parte di uno Stato membro; sottolinea analogamente la possibilità di ricorrere al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per sostenere le zone rurali e le attività agricole che sono state danneggiate dai terremoti;
15. pone inoltre l'accento sull'importanza di ottimizzare l'uso dei finanziamenti UE esistenti per investire nella prevenzione delle catastrofi naturali, nonché di garantire il consolidamento e lo sviluppo sostenibile a lungo termine dei progetti di ricostruzione; ribadisce la necessità di semplificare le procedure amministrative che regolano il coordinamento dei fondi; sottolinea che, dopo aver beneficiato di un intervento dell'FSUE, gli Stati membri interessati dovrebbero intensificare i propri sforzi volti a definire opportune strategie di gestione del rischio e rafforzare i propri meccanismi di prevenzione delle catastrofi;
16. prende atto dell'attivazione, su richiesta del governo italiano, del servizio dell'UE di gestione delle emergenze Copernicus, allo scopo di ottenere la valutazione dei danni via satellite per le zone colpite; incoraggia la cooperazione fra i centri di ricerca internazionali e accoglie con favore l'impiego dei radar ad apertura sintetica (SAR), che sono in grado di valutare e misurare i movimenti del terreno con una precisione al centimetro attraverso le nuvole sia di giorno che di notte, anche a fini di prevenzione e gestione dei rischi;
17. sottolinea l'importanza delle attività pubbliche di ricerca e sviluppo (R&S) nella prevenzione e nella gestione delle catastrofi e chiede un coordinamento e una cooperazione maggiori tra gli istituti di R&S degli Stati membri, in particolare di quelli esposti a rischi simili; sollecita il rafforzamento dei sistemi di allerta precoce negli Stati membri come pure la creazione e il potenziamento dei collegamenti tra i diversi sistemi di allerta precoce;
18. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al governo italiano nonché alle autorità regionali e locali delle zone colpite.
- [1] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320.
- [2] GU L 70 del 16.3.2016, pag. 1.
- [3] GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.
- [4] GU L 189 del 27.6.2014, pag. 143.
- [5] GU L 122 del 24.4.2014, pag. 1.
- [6] GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1.
- [7] GU C 282 E del 6.11.2008, pag. 269.
- [8] GU C 286 E del 27.11.2009, pag. 15.
- [9] GU C 230 E del 26.8.2010, pag. 13.
- [10] GU C 440 del 30.12.2015, pag. 13.
- [11] GU C 114 del 15.4.2014, pag. 48.