PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE sul diritto di manifestazione pacifica e sull'uso proporzionato della forza
12.2.2019 - (2019/2569(RSP))
in sostituzione delle proposte di risoluzione seguenti:
B8-0104/2019 (Verts/ALE)
B8-0105/2019 (S&D)
B8-0106/2019 (GUE/NGL)
Sylvia-Yvonne Kaufmann a nome del gruppo S&D
Eva Joly, Judith Sargentini, Philippe Lamberts a nome del gruppo Verts/ALE
Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli a nome del gruppo GUE/NGL
Risoluzione del Parlamento europeo sul diritto di manifestazione pacifica e sull'uso proporzionato della forza
Il Parlamento europeo,
– visti i trattati dell'Unione europea, in particolare gli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE),
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso "la Carta"),
– viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDH),
– visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR),
– visto il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali,
– visto lo studio comparativo sulla legislazione nazionale in materia di libertà di riunione pacifica approvato dalla Commissione di Venezia nel corso della sua 99a sessione plenaria (Venezia, 13-14 giugno 2014),
– visto il manuale dell'Ufficio dell'OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) relativo ai diritti umani nel contesto delle operazioni di polizia nelle riunioni,
– viste le linee guida della Commissione di Venezia e dell'ODIHR dell'OCSE sulla libertà di riunione pacifica,
– visti i principi fondamentali delle Nazioni Unite sul ricorso all'uso della forza e l'utilizzazione delle armi da fuoco da parte degli agenti delle autorità di contrasto e il codice di condotta delle Nazioni Unite per gli agenti delle autorità di contrasto,
– vista la relazione congiunta del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla libertà di riunione pacifica e di associazione e del relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie riguardante l'adeguata gestione delle riunioni,
– vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017[1],
– visto l'articolo 123, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che l'UE si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; che tali valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini;
B. considerando che i diritti fondamentali, poiché derivano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, devono costituire principi generali del diritto dell'Unione, e che gli strumenti internazionali in materia di diritti umani devono essere rispettati;
C. considerando che l'articolo 12 della Carta e l'articolo 11 della CEDU, nonché l'articolo 21 dell'ICCPR, affermano che ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica;
D. considerando che l'articolo 4 della Carta e l'articolo 3 della CEDU, nonché l'articolo 7 dell'ICCPR, affermano che nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti;
E. considerando che la libertà di riunione va di pari passo con la libertà di espressione garantita dall'articolo 11 della Carta e dall'articolo 10 della CEDU, nonché dall'articolo 19 dell'ICCPR, che sanciscono il diritto di ogni persona alla libertà di espressione;
F. considerando che, secondo la giurisprudenza della CEDH e della Corte di giustizia dell'Unione europea, tutte le restrizioni dei diritti fondamentali e delle libertà civili devono rispettare i principi di legalità, necessità e proporzionalità;
G. considerando che le autorità di contrasto di diversi Stati membri sono state criticate per aver compromesso il diritto alla libertà di riunione pacifica e per l'uso eccessivo della forza;
H. considerando che l'uso di armi e dispositivi meno letali, come i dispositivi di difesa lanciaproiettili Flash-ball e LBD 40, le granate sting e le granate GLI F4, hanno causato un elevato numero di feriti gravi durante le recenti manifestazioni nell'UE;
1. invita gli Stati membri a rispettare il diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di espressione, che comprende il diritto di manifestazione pacifica;
2. sottolinea che il dibattito pubblico aperto è essenziale per il funzionamento delle società democratiche; ritiene che la violenza contro manifestanti pacifici non possa mai costituire una soluzione;
3. condanna l'adozione di leggi restrittive riguardanti la libertà di riunione, avutasi in diversi Stati membri negli ultimi anni;
4. condanna il ricorso a interventi violenti e sproporzionati da parte delle autorità pubbliche in occasione di proteste e manifestazioni pacifiche; incoraggia le autorità competenti a garantire indagini trasparenti, imparziali ed efficaci in caso di sospetti o denunce di uso sproporzionato della forza; ricorda che le autorità di contrasto devono sempre rispondere delle loro azioni nell'ambito dell'adempimento dei loro doveri e del rispetto dei pertinenti quadri giuridici e operativi;
5. esorta gli Stati membri a non ricorrere all'uso eccessivo della forza e alle detenzioni arbitrarie contro manifestanti pacifici; invita gli Stati membri a garantire che l'uso della forza da parte delle autorità di contrasto sia sempre legittimo, proporzionato e necessario, avvenga come ultima ratio e preservi la vita umana e l'integrità fisica della persona; osserva che l'uso indiscriminato della forza contro gli assembramenti è in contrasto con il principio di proporzionalità;
6. rileva l'importante ruolo dei giornalisti e dei fotoreporter nella denuncia dei casi di violenza sproporzionata e condanna i casi in cui essi sono stati deliberatamente presi di mira;
7. riconosce che le forze di polizia, che contano anch'esse numerose vittime, operano in condizioni difficili, a causa soprattutto dell'ostilità di alcuni manifestanti ma anche di un carico di lavoro eccessivo; condanna ogni forma di violenza nei confronti di persone o beni da parte di gruppi violenti organizzati, che nuocciono alla legittimità delle proteste pacifiche;
8. invita gli Stati membri a ricorrere a pratiche alternative che si sono già dimostrate efficaci, in particolare quelle che evitano il contatto fisico con i manifestanti e fanno affidamento su agenti mediatori;
9. ricorda che le politiche di contrasto devono prestare un'attenzione speciale alle persone che sono particolarmente vulnerabili alle conseguenze dannose dell'uso della forza in generale e agli effetti di determinate armi meno letali, ad esempio i bambini, le donne incinte, gli anziani, le persone con disabilità, le persone affette da malattie mentali o le persone sotto l'effetto di droghe o alcool;
10. incoraggia gli agenti dei servizi di contrasto degli Stati membri a partecipare attivamente alla formazione offerta dall'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) sul mantenimento dell'ordine pubblico; incoraggia gli Stati membri a scambiarsi le migliori pratiche al riguardo; invita gli Stati membri a promuovere la formazione continua delle autorità di contrasto per quanto concerne il diritto nazionale e internazionale in materia di diritti umani;
11. sottolinea che le autorità di contrasto devono dare la priorità alla dispersione volontaria senza l'uso della forza; insiste sul fatto che le armi da fuoco non dovrebbero mai essere utilizzate legittimamente per disperdere una riunione, ma possono essere utilizzate soltanto ove strettamente necessario per rispondere a una minaccia imminente di morte o ferimento grave;
12. condanna l'uso, da parte delle forze di polizia contro manifestanti pacifici, di alcuni tipi di armi meno letali come i proiettili a impatto cinetico e le granate lacrimogene istantanee; condanna altresì l'uso di gas lacrimogeni, cannoni ad acqua, armi a scarica elettrica che lanciano proiettili e dispositivi analoghi per disperdere i manifestanti pacifici, dal momento che possono causare gravi lesioni dalle conseguenze permanenti; fa osservare che il divieto di determinati tipi di armi meno letali è stato richiesto da numerose organizzazioni e organismi internazionali;
13. è preoccupato in relazione al fatto che gli Stati membri hanno soglie diverse per l'uso della forza e delle armi; si rammarica che i cittadini dell'UE siano trattati in modo molto diverso dalle autorità di contrasto e che i loro diritti fondamentali non siano tutelati ovunque nello stesso modo;
14. si compiace della decisione presa da alcuni Stati membri e dalle loro regioni di sospendere o vietare taluni tipi di armi meno letali; esorta a vietare l'uso di alcuni tipi di armi e dispositivi meno letali fra cui, ad esempio, lanciaproiettili a impatto cinetico, granate sting e granate lacrimogene istantanee;
15. invita gli Stati membri ad assicurare che tutte le armi siano oggetto di una valutazione indipendente e siano testate prima di essere immesse sul mercato e che vengano raccolti tutti i dati esistenti su ogni tipo di uso della forza, affinché si possano riunire prove sull'uso, l'abuso, le conseguenze inattese, i ferimenti, i decessi e le relative cause;
16. invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni a organizzare un'audizione sull'uso della forza e delle armi meno letali contro gli assembramenti e a elaborare una relazione sull'argomento in collaborazione con il Comitato STOA, al fine di definire orientamenti sull'uso della forza e delle armi meno letali destinati agli Stati membri; incoraggia la Commissione e l'Agenzia per i diritti fondamentali a prendere parte al processo;
17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e alle Nazioni Unite.
- [1] Testi approvati, P8_TA(2019)0032.