PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE sulla restituzione del tesoro nazionale rumeno sottratto illegalmente dalla Russia
13.3.2024 - (2024/2605(RSP))
in sostituzione delle proposte di risoluzione seguenti:
B9‑0169/2024 (S&D)
B9‑0170/2024 (ECR)
B9‑0171/2024 (The Left)
B9‑0176/2024 (Verts/ALE)
B9‑0178/2024 (Renew)
B9‑0180/2024 (PPE)
Michael Gahler, Eugen Tomac, Traian Băsescu, Siegfried Mureşan, Ioan‑Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Daniel Buda, Cristian‑Silviu Buşoi, Gheorghe Falcă, Mircea‑Gheorghe Hava, Marian‑Jean Marinescu, Dan‑Ştefan Motreanu, Gheorghe‑Vlad Nistor, Loránt Vincze, Iuliu Winkler, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius
a nome del gruppo PPE
Rovana Plumb, Dan Nica, Victor Negrescu, Mihai Tudose, Claudiu Manda, Adrian‑Dragoş Benea, Carmen Avram, Maria Grapini, Corina Crețu
a nome del gruppo S&D
Vlad‑Marius Botoş, Petras Auštrevičius, Fabio Massimo Castaldo, Dita Charanzová, Vlad Gheorghe, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Hilde Vautmans
a nome del gruppo Renew
Nicolae Ştefănuță
a nome del gruppo Verts/ALE
Cristian Terheş
a nome del gruppo ECR
Martina Michels
a nome del gruppo The Left
Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla restituzione del tesoro nazionale rumeno sottratto illegalmente dalla Russia
Il Parlamento europeo,
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia,
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 6, 36 e 167,
– visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il preambolo e l'articolo 3, paragrafo 3, dello stesso,
– vista la convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato,
– visti il parere 193 (1996) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 25 gennaio 1996, sulla richiesta di adesione della Russia al Consiglio d'Europa e la risoluzione 1896 (2012) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 2 ottobre 2012, sul rispetto degli obblighi e degli impegni da parte della Federazione russa,
– visti il trattato russo-rumeno in materia di relazioni amichevoli e cooperazione, del 4 luglio 2003, e la relativa dichiarazione congiunta dei ministri degli Affari esteri della Romania e della Russia, sulla cui base è stata istituita la commissione congiunta rumeno-russa per lo studio delle questioni derivanti dalla storia delle relazioni bilaterali, compresa la questione del tesoro rumeno,
– vista la Convenzione concernente le misure da adottare per evitare e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali, approvata dalla Conferenza generale dell'UNESCO in occasione della sua 16a sessione il 14 novembre 1970,
– vista la Convenzione dell'UNESCO concernente la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 16 novembre 1972,
– vista la direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012[1],
– vista la comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2022 sul piano d'azione dell'UE contro il traffico di beni culturali (COM(2022)0800),
– vista la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa del 27 ottobre 2005 sul valore del patrimonio culturale per la società (STCE n. 199),
– vista la convenzione del Consiglio d'Europa del 19 maggio 2017 sugli illeciti relativi ai beni culturali (STCE n. 221),
– visti i principi generali del diritto internazionale riconosciuti dagli Stati, quali il principio di sovranità e di non ingerenza, il principio della buona fede e il principio della risoluzione pacifica delle controversie,
– visto l'articolo 132, paragrafi 2 e 4, del suo regolamento,
A. considerando che le riserve auree di uno Stato fungono da attività finanziaria cruciale, che conferisce stabilità alla sua moneta e rafforza la fiducia nella solidità economica della nazione;
B. considerando che le riserve auree statali svolgono un ruolo unico e a lungo termine nella finanza e nell'economia, in quanto sono una componente fondamentale delle riserve valutarie detenute dalle nazioni; che, durante le crisi finanziarie, le riserve auree delle banche centrali fungono da attività rifugio nelle fasi di turbolenza dei mercati;
C. considerando che il preambolo del TUE afferma che i firmatari si ispirano "alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa" e desiderano "intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni", e che l'articolo 6 TFUE cita la cultura tra i settori d'intervento nell'ambito delle "categorie e settori di competenza dell'Unione" in cui l'UE può intraprendere diverse azioni per "sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri"; che, a norma dell'articolo 36 TFUE, gli Stati membri hanno la prerogativa di definire il proprio patrimonio nazionale nell'ambito della loro giurisdizione e di attuare le misure necessarie per proteggerlo;
D. considerando che il termine "tesoro nazionale rumeno" comprende 91,5 tonnellate di oro fino appartenenti alle riserve auree della Banca nazionale di Romania, collezioni reali di gioielli e monete rare con un valore numismatico e culturale distinto dal valore dell'oro stesso, nonché beni culturali, religiosi e archivistici appartenenti al patrimonio nazionale del paese;
E. considerando che esistono basi giuridiche a supporto della restituzione dei beni culturali e dei tesori nazionali rimossi illecitamente dal territorio di un paese dell'UE in violazione della legislazione in vigore o delle condizioni in base alle quali è stata concessa l'autorizzazione temporanea per la loro rimozione; che la Romania ha un diritto pienamente e legalmente valido a rivendicare la restituzione del suo tesoro nazionale evacuato in Russia nel 1916 e nel 1917;
F. considerando che il tesoro è stato conservato in Russia con l'assicurazione che sarebbe stato restituito integralmente, conformemente ai documenti che erano stati firmati, aventi valore di trattati internazionali;
G. considerando che l'appropriazione illecita del tesoro nazionale rumeno da parte della Russia costituisce una violazione del diritto e delle consuetudini internazionali, in quanto il trasferimento di riserve auree e dell'importante collezione di beni culturali, artistici e archivistici a fini di custodia in circostanze eccezionali era disciplinato da un accordo ufficiale debitamente documentato e giuridicamente valido che forniva garanzie legali di restituzione, i cui obblighi stipulati sono stati ignorati;
H. considerando che, a seguito della dichiarazione congiunta dei ministri degli Affari esteri della Romania e della Russia del 4 luglio 2003, le due parti hanno istituito una commissione congiunta rumeno-russa per lo studio delle questioni derivanti dalla storia delle relazioni bilaterali, compresa la questione del tesoro rumeno depositato a Mosca durante la Prima guerra mondiale; che nell'arco di 15 anni la commissione si è riunita solo in cinque occasioni, l'ultima volta nel 2019; che, nei protocolli conclusi al termine di questi incontri, la parte russa ha riconosciuto la rivendicazione della Romania nei confronti della Federazione russa e ha convenuto che i documenti presentati dalla parte rumena erano autentici e avevano lo status di trattato internazionale attestante il deposito da parte della Romania del suo tesoro in Russia, compreso il tesoro della sua Banca nazionale.
I. considerando che la Federazione russa è il successore legale dell'Unione sovietica, che ha mantenuto la personalità giuridica della Russia zarista, ed è pertanto tenuta a restituire i beni appartenenti alla Romania;
J. considerando che la restituzione del tesoro nazionale rumeno sottratto riveste grande importanza per la memoria sia istituzionale che nazionale del paese; che la restituzione del patrimonio culturale sottratto illecitamente dal paese di origine è fondamentale per la tutela del valore universale del patrimonio culturale;
K. considerando che, per far sì che il tesoro nazionale rumeno sia restituito, occorre una risposta europea su misura;
1. deplora il fatto che la Russia non abbia completamente restituito alla Romania il tesoro nazionale rumeno, conformemente agli obblighi esplicitamente indicati negli accordi bilaterali ufficiali tra i due Stati e come previsto dal diritto e dalle norme internazionali;
2. esorta la Federazione russa a restituire interamente alla Romania il resto del tesoro nazionale rumeno trasferito in Russia a fini di custodia nel 1916 e nel 1917;
3. ricorda che l'appropriazione illecita del tesoro nazionale rumeno da parte della Russia rappresenta l'unico caso internazionale in cui le riserve auree monetarie di uno Stato, unitamente ai beni facenti parte del patrimonio culturale, religioso e archivistico di tale Stato, sono stati affidati a un altro Stato a fini di custodia, in virtù di un accordo stabilito mediante documenti giuridicamente validi che fornivano garanzie legali di restituzione, ma che gli obblighi sono stati in definitiva ignorati, in violazione del diritto e delle consuetudini internazionali;
4. riconosce che quello del tesoro nazionale depositato a fini di custodia in Russia nel 1916 e nel 1917, durante i tempi difficili della prima guerra mondiale, con la garanzia del governo della Russia imperiale circa la sicurezza del trasporto, del deposito e della restituzione alla Romania, costituisce un caso internazionale senza precedenti di appropriazione illecita di riserve auree e beni del patrimonio ed è fonte di costante preoccupazione per la società rumena;
5. osserva che la prima guerra mondiale costrinse il governo rumeno dell'epoca ad affidare il tesoro nazionale rumeno a uno Stato alleato affinché fosse salvaguardato dalla distruzione; ricorda che, durante il difficile periodo bellico, il tesoro nazionale rumeno fu per la maggior parte trasportato con decine di vagoni ferroviari nella Russia zarista affinché venisse custodito fino a quando non fosse tornata la pace, corredato di un inventario dettagliato delle riserve auree della Banca nazionale di Romania e con la garanzia che sarebbe stato protetto e restituito dalla Russia, come testimoniato all'epoca da altri Stati; sottolinea che il tesoro nazionale affidato legalmente alla custodia della Russia comprendeva 91,5 tonnellate di oro fino appartenenti alle riserve della Banca nazionale di Romania, collezioni reali di gioielli e monete rare, unitamente a beni culturali e storici di valore inestimabile come archivi di Stato, documenti, preziosi manoscritti storici, dipinti appartenenti al patrimonio culturale, libri rari e collezioni provenienti da numerose istituzioni pubbliche e private, che abbracciano un periodo di cinque secoli della storia rumena;
6. sottolinea che, malgrado i numerosi tentativi di avviare negoziati diplomatici all'indomani della prima guerra mondiale, il tesoro nazionale rumeno non è mai stato interamente restituito dalla Russia, contrariamente alle disposizioni giuridiche previste dall'accordo bilaterale ufficiale tra i due Stati;
7. osserva che parte dei beni culturali, religiosi e archivistici appartenenti al tesoro nazionale illecitamente sottratto dalla Russia è stata restituita alla Romania nel 1935 e nel 1956; sottolinea tuttavia che, ad oggi, nessuna delle 91,5 tonnellate di oro fino facenti parte delle riserve della Banca nazionale di Romania è stata restituita, nonostante i protocolli sottoscritti al momento del trasferimento del tesoro in Russia;
8. esprime preoccupazione per il fatto che, malgrado l'istituzione della commissione congiunta rumeno-russa, composta da esperti incaricati di agevolare il dialogo sulla questione, gli sforzi volti a ottenere la restituzione del tesoro nazionale rumeno, comprese le riserve auree della Banca nazionale di Romania sottratte illecitamente, attraverso i canali diplomatici bilaterali tra la Romania e la Russia si sono scontrati con il rifiuto della Russia di riconsegnare quanto i precedenti regimi avevano illecitamente trattenuto in violazione dei protocolli di restituzione sottoscritti;
9. sottolinea che occorre prestare particolare attenzione alla conservazione del patrimonio nazionale degli Stati membri, come previsto dai trattati europei;
10. accoglie con favore i notevoli sforzi profusi dall'UE per proteggere il patrimonio nazionale, culturale e storico mediante l'attuazione della legislazione e dei meccanismi di cooperazione che disciplinano la restituzione dei beni culturali e del patrimonio illecitamente sottratti dai territori dei paesi dell'UE, come pure i suoi sforzi volti a contrastare il traffico di beni culturali;
11. riconosce che la direttiva 2014/60/UE rappresenta il pilastro fondamentale dell'impegno dell'UE a salvaguardare il patrimonio e i beni culturali nazionali, mentre il piano d'azione dell'UE contro il traffico di beni culturali ha ribadito il più ampio impegno dell'UE a proteggere il patrimonio culturale; sottolinea che i beni culturali sottratti illecitamente devono essere restituiti, indipendentemente dal fatto che siano stati trasferiti all'interno dell'Unione o esportati in un paese terzo; osserva che, sebbene a norma delle pertinenti disposizioni del TFUE l'attuale legislazione dell'UE contempli la restituzione da parte di uno Stato membro a un altro dei beni culturali e del patrimonio nazionale sottratti illecitamente prima del 1° gennaio 1993, il rimpatrio del tesoro nazionale rumeno rimane un caso particolare che richiede una soluzione specifica; sottolinea che la natura eccezionale dell'appropriazione illecita del tesoro nazionale rumeno pone in risalto specificità uniche che richiedono una risposta europea su misura per facilitare la restituzione di tale tesoro, ampliando in tal modo la portata dell'approccio dell'UE alla restituzione dei beni culturali sottratti illecitamente dai territori dei paesi dell'UE;
12. sottolinea che la restituzione dei beni culturali e del patrimonio nazionale di uno Stato membro dell'UE illecitamente sottratti da uno Stato terzo richiede un dialogo diplomatico sostanziale, sia a livello bilaterale che nell'ambito dei consessi internazionali;
13. invita la Commissione ad ampliare l'ambito di applicazione delle politiche dell'UE che disciplinano la protezione dei beni culturali al fine di includere il recupero dei patrimoni nazionali trasferiti durante i periodi di guerra nel quadro di accordi bilaterali tra gli Stati;
14. invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a inserire la restituzione del tesoro nazionale rumeno nell'agenda diplomatica bilaterale che disciplina le relazioni tra l'UE e la Russia non appena il contesto regionale consentirà la ripresa del dialogo politico tra le parti;
15. invita la Commissione a creare sinergie concrete con lo Stato rumeno, la Banca nazionale di Romania e altre istituzioni pertinenti al fine di mobilitare sforzi coordinati e perseguire tutti i mezzi diplomatici di mediazione, promuovendo, se del caso, la comunicazione con le controparti russe e individuando soluzioni atte a garantire che il tesoro nazionale non ancora restituito torni tempestivamente alla Romania;
16. invita la Commissione a valutare la possibilità di agire come partner dei rappresentanti rumeni facenti parte della commissione congiunta rumeno-russa incaricata di discutere della restituzione del tesoro nazionale rumeno;
17. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Servizio europeo per l'azione esterna, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa e alla sua Assemblea parlamentare, nonché all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e alle istituzioni statali della Federazione russa.
- [1] GU L 159 del 28.5.2014, pag. 1.