TITOLO I : DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 3 : ORGANI E ATTRIBUZIONI
Articolo 26 : Composizione della Conferenza dei presidenti
1. La Conferenza dei presidenti è composta dal Presidente del Parlamento e dai presidenti dei gruppi politici. Il presidente di un gruppo politico può farsi rappresentare da un membro del suo gruppo.
2. Il Presidente del Parlamento, dopo aver dato l'opportunità ai deputati non iscritti di esprimere il loro parere, invita uno di loro alle riunioni della Conferenza dei presidenti, alle quali prende parte senza diritto di voto.
3. La Conferenza dei presidenti cerca di raggiungere un consenso sulle questioni che le sono deferite.
Qualora non possa essere raggiunto tale consenso, si procede a una votazione ponderata in funzione della consistenza numerica di ciascun gruppo politico.