TITOLO I : DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 3 : ORGANI E ATTRIBUZIONI
Articolo 32 : Informazioni sull'attività dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti
1. I processi verbali dell'Ufficio di presidenza e della Conferenza dei presidenti sono tradotti nelle lingue ufficiali e distribuiti a tutti i deputati. Essi sono accessibili al pubblico, salvo che, in casi eccezionali, l'Ufficio di presidenza o la Conferenza dei presidenti, per i motivi di riservatezza di cui all'articolo 4, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001, decidano altrimenti per quanto riguarda determinati punti dei processi verbali.
2. Ogni deputato può presentare interrogazioni attinenti all'esercizio da parte dell'Ufficio di presidenza, della Conferenza dei presidenti e dei questori delle rispettive attribuzioni. Tali interrogazioni sono presentate per iscritto al Presidente, notificate ai deputati e pubblicate, con le relative risposte, sul sito internet del Parlamento entro il termine di trenta giorni dalla loro presentazione.