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Regolamento del Parlamento europeo
10a legislatura - luglio 2024
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO I : DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 4 : GRUPPI POLITICI

Articolo 33 : Costituzione e scioglimento di gruppi politici

1.   I deputati possono organizzarsi in gruppi secondo le affinità politiche.

Non è necessario di norma che il Parlamento valuti l'affinità politica dei membri di un gruppo. Al momento di formare un gruppo sulla base del presente articolo, i deputati interessati accettano per definizione di avere un'affinità politica. Soltanto quando questa è negata dai deputati interessati è necessario che il Parlamento valuti se il gruppo è stato costituito in conformità del regolamento.

2.   Un gruppo politico è composto da deputati eletti in almeno un quarto degli Stati membri. Per costituire un gruppo politico occorre un numero minimo di ventitré deputati.

3.   Se la consistenza numerica di un gruppo scende al di sotto di una delle soglie richieste, il Presidente, previo accordo della Conferenza dei presidenti, può autorizzare il gruppo ad esistere fino alla successiva seduta costitutiva del Parlamento, a condizione che:

–   i suoi membri continuino a rappresentare almeno un quinto degli Stati membri;

–   il gruppo esista da più di un anno.

Il Presidente non concede questa deroga qualora vi siano elementi sufficienti per sospettare una sua applicazione abusiva.

4.   Un deputato può appartenere a un solo gruppo politico.

5.   La costituzione di un gruppo politico deve essere dichiarata al Presidente. Tale dichiarazione deve includere:

–   la denominazione del gruppo;

–   una dichiarazione politica in cui viene indicato l'obiettivo del gruppo;

La dichiarazione politica di un gruppo individua i valori che il gruppo sostiene e i principali obiettivi politici che i suoi membri intendono perseguire insieme nell'ambito dell'esercizio del loro mandato. La dichiarazione descrive l'orientamento politico comune del gruppo in modo sostanziale, distintivo e veritiero.

–   il nome dei suoi membri e la composizione del suo ufficio di presidenza.

Tutti i membri del gruppo dichiarano per iscritto, in un allegato alla dichiarazione, di condividere la stessa affinità politica.

6.   La dichiarazione è allegata al processo verbale della tornata durante la quale viene comunicata la costituzione del gruppo politico.

7.   Il Presidente comunica la costituzione dei gruppi politici in Aula. Tale comunicazione ha effetti giuridici retroattivi a partire dal momento in cui il gruppo ha notificato la sua costituzione al Presidente in conformità del presente articolo.

Il Presidente comunica anche lo scioglimento dei gruppi politici in Aula. Tale comunicazione avrà effetti giuridici a partire dal giorno successivo al momento in cui il gruppo non soddisfa più le condizioni per la sua esistenza.

Ultimo aggiornamento: 12 luglio 2024Note legali - Informativa sulla privacy