CAPITOLO 6 : RICHIAMI AL REGOLAMENTO E MOZIONI DI PROCEDURA
Articolo 204 : Rinvio in commissione
1. Un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono chiedere il rinvio in commissione al momento della fissazione dell'ordine del giorno o prima dell'apertura della discussione.
L'intenzione di presentare una richiesta di rinvio in commissione è notificata con almeno 24 ore di anticipo al Presidente, che ne informa immediatamente il Parlamento.
2. Il rinvio in commissione può essere chiesto anche da un gruppo politico o da un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa prima o durante la votazione. Tale richiesta è messa immediatamente ai voti.
3. La richiesta può essere presentata solo una volta in ciascuna di queste diverse fasi della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2.
4. Il rinvio in commissione interrompe l'esame del punto.
5. Il Parlamento può impartire alla commissione un termine entro il quale presentare le sue conclusioni.