Articolo 214 : Commissioni temporanee dotate di competenze legislative
1. Qualora dalla procedura di cui all'articolo 48 o all'articolo 55 risulti che una questione rientra nell'ambito di competenza di più di tre commissioni, senza che prevalga la competenza di una di esse, la Conferenza dei presidenti può, in ultima istanza e sulla base di una raccomandazione della Conferenza dei presidenti di commissione, proporre al Parlamento la costituzione di una commissione temporanea dotata di competenze legislative per trattare una proposta specifica di atto giuridicamente vincolante o un documento strategico prelegislativo. La raccomandazione della Conferenza dei presidenti di commissione indica le commissioni competenti per il controllo dell'attuazione della legislazione.
2. La composizione numerica di una commissione temporanea con competenze legislative è decisa dal Parlamento sulla base di una proposta della Conferenza dei presidenti. Il suo mandato decorre dalla data della sua riunione costitutiva fino all'adozione dell'atto giuridicamente vincolante, fatta salva la necessità di attività di controllo. Nel caso di un documento strategico prelegislativo, il mandato della commissione decorre dalla data della sua riunione costitutiva fino all'approvazione della relazione in Aula.
I membri di una commissione temporanea con competenze legislative sono nominati dai gruppi politici e dai deputati non iscritti e sono scelti tra i membri delle commissioni interessate. La Conferenza dei presidenti decide se nominare uno o più relatori nel momento in cui propone di costituire la commissione.
3. Le altre commissioni non sono autorizzate a esprimere pareri a norma dell'articolo 57 destinati alle commissioni temporanee con competenze legislative.
4. Le commissioni temporanee con competenze legislative non hanno titolo per la formulazione di pareri destinati ad altre commissioni.