1. Conformemente all'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 2 della decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del
Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
(1), il Parlamento può, su richiesta di un quarto dei suoi membri, costituire una commissione di inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione risultanti da atti di un'istituzione o di un organo delle Comunità europee o di un'amministrazione pubblica di uno Stato membro o di persone cui la legislazione dell'Unione conferisce il mandato di applicare quest'ultima.
Non possono essere emendati né l'oggetto dell'indagine quale definito da un quarto dei membri del Parlamento né il periodo fissato al paragrafo 11.
2. La decisione di costituire una commissione di inchiesta è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro un mese dalla sua adozione.
3. Le modalità di funzionamento di una commissione di inchiesta sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento applicabili alle commissioni, fatte salve le disposizioni particolari previste dal presente articolo e dalla decisione 95/167/CE, Euratom, CECA.
4. La richiesta di costituire una commissione di inchiesta deve contenere l'indicazione precisa dell'oggetto dell'indagine e includere una motivazione particolareggiata. Il Parlamento, su proposta della Conferenza dei presidenti, decide in merito alla costituzione della commissione e, qualora decida di costituirla, in merito alla sua composizione numerica.
5. Le commissioni di inchiesta non sono titolate a formulare pareri destinati ad altre commissioni.
6. In qualsiasi fase dei lavori di una commissione di inchiesta, hanno diritto di voto soltanto i membri titolari o, in loro assenza, i membri supplenti.
7. La commissione di inchiesta elegge il proprio presidente e i vicepresidenti e nomina uno o più relatori. La commissione può inoltre affidare ai suoi membri missioni, incarichi specifici o deleghe, fermo restando che essi devono poi riferirle in modo circostanziato.
8. Nell'intervallo tra una riunione e l'altra, i coordinatori esercitano, in casi di emergenza o necessità, i poteri della commissione, con riserva di ratifica nella sua riunione successiva.
9. Per quanto concerne l'uso delle lingue, la commissione di inchiesta si attiene all'articolo 174. Tuttavia, l'ufficio di presidenza della commissione:
– può limitare l'interpretazione alle lingue ufficiali dei membri della commissione partecipanti ai lavori, qualora lo ritenga necessario per ragioni di riservatezza;
– decide in merito alla traduzione dei documenti ricevuti in modo che la commissione possa portare avanti i propri lavori con efficienza e rapidità e siano rispettate la segretezza e la riservatezza del caso.
10. Le richieste di documenti e di deposizioni da parte di testimoni a norma della decisione 95/167/CE, Euratom, CECA sono formalmente presentate dal Presidente su richiesta della commissione di inchiesta. Nel caso in cui una richiesta di documenti o di deposizione da parte di un testimone sia respinta senza una giustificazione sufficiente, si applica l'articolo 127 bis.
Conformemente alla decisione 95/167/CE, Euratom, CECA e al presente regolamento, le commissioni di inchiesta possono:
– organizzare missioni di informazione negli Stati membri;
– richiedere documenti e perizie;
– invitare testimoni;
– sentire funzionari e altri agenti dell'Unione o degli Stati membri;
– richiedere assistenza alle autorità nazionali nel corso delle indagini;
– richiedere ai parlamenti degli Stati membri interessati di collaborare all'indagine.
Il Presidente può invitare i testimoni a testimoniare sotto giuramento. Nessuno è obbligato a testimoniare sotto giuramento, tuttavia si prende formalmente atto dell'eventuale rifiuto di un testimone di testimoniare sotto giuramento.
11. La commissione di inchiesta conclude i propri lavori presentando al Parlamento una relazione sui risultati degli stessi entro un termine massimo di dodici mesi dalla sua riunione costitutiva. Per due volte il Parlamento può decidere di prorogare detto termine di altri tre mesi. Se del caso, la relazione può essere corredata di posizioni di minoranza alle condizioni previste all'articolo 56. La relazione è pubblicata.
Su richiesta della commissione di inchiesta, il Parlamento procede a una discussione su detta relazione nella tornata successiva alla presentazione della relazione stessa.
12. La commissione di inchiesta può altresì sottoporre al Parlamento un progetto di raccomandazione destinata a istituzioni od organi dell'Unione europea o degli Stati membri.
13. Il Presidente del Parlamento incarica la commissione competente a norma dell'allegato VI del regolamento di verificare il seguito dato ai risultati dei lavori della commissione di inchiesta e, se del caso, di elaborare una relazione in merito. Egli prende tutte le altre disposizioni ritenute utili ai fini della concreta applicazione delle conclusioni delle inchieste.
Decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto di inchiesta del Parlamento europeo (GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/167/oj).