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Regolamento del Parlamento europeo
10a legislatura - luglio 2024
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO VIII : COMMISSIONI E DELEGAZIONI
CAPITOLO 1 : COMMISSIONI

Articolo 216 : Composizione delle commissioni

1.   I membri delle commissioni, delle commissioni speciali e delle commissioni d'inchiesta sono nominati dai gruppi politici e dai deputati non iscritti.

La Conferenza dei presidenti fissa un termine entro il quale i gruppi politici e i deputati non iscritti devono comunicare le nomine al Presidente, che le annuncia quindi in Aula.

2.   La composizione delle commissioni riflette per quanto possibile la composizione del Parlamento. La ripartizione dei seggi tra i gruppi politici in seno a una commissione deve corrispondere al numero intero più vicino arrotondato per eccesso o per difetto rispetto al risultato del calcolo proporzionale.

Nel determinare la composizione di ciascuna commissione, i gruppi politici dovrebbero adoperarsi per garantire un'equa rappresentanza di genere.

Qualora i gruppi politici non raggiungano un accordo sulla ripartizione proporzionale o sulla rappresentanza di genere in seno a una o più commissioni, la decisione è presa dalla Conferenza dei presidenti.

3.   Se un gruppo politico decide di non occupare seggi in seno a una commissione, oppure non nomina i suoi membri entro il termine fissato dalla Conferenza dei presidenti, i seggi in questione restano vacanti. Non è ammesso lo scambio di seggi tra i gruppi politici.

4.   Se, a seguito del passaggio di un deputato a un altro gruppo politico, la ripartizione proporzionale dei seggi in seno a una commissione, quale definita al paragrafo 2, risulta alterata, e se i gruppi politici non raggiungono un accordo che garantisca il rispetto dei principi ivi stabiliti, la Conferenza dei presidenti adotta le decisioni necessarie.

5.   Le modifiche decise relativamente alle nomine da parte dei gruppi politici e dei deputati non iscritti sono comunicate al Presidente, che ne informa il Parlamento al più tardi all'inizio della seduta successiva. Queste decisioni prendono effetto il giorno dell'annuncio.

6.   I gruppi politici e i deputati non iscritti possono nominare per ciascuna commissione un numero di supplenti non superiore al numero dei membri titolari che il gruppo politico o i deputati non iscritti hanno facoltà di nominare in seno alla commissione. Il Presidente del Parlamento ne è informato. I supplenti hanno il diritto di partecipare alle riunioni della commissione, di prendervi la parola e, in caso di assenza del membro titolare, di partecipare alla votazione.

7.   Il membro titolare può, in caso di assenza e qualora non siano stati nominati supplenti o qualora questi ultimi siano a loro volta assenti, farsi sostituire nelle riunioni da un altro membro dello stesso gruppo politico ovvero, qualora il membro titolare sia un deputato non iscritto, da un altro deputato non iscritto con diritto di voto. Il presidente della commissione interessata ne è informato entro l'inizio della votazione.

La comunicazione preventiva prevista all'ultima frase del paragrafo 7 deve essere effettuata prima che abbia termine la discussione o prima che abbia inizio la votazione sul punto o sui punti per i quali il titolare si è fatto sostituire.

Conformemente al presente articolo:

–   la qualità di membro titolare o di membro supplente di una commissione dipende unicamente dall'appartenenza a un determinato gruppo politico;

–   ove venga modificato il numero dei membri titolari di cui un gruppo politico dispone in una commissione, il numero massimo dei membri supplenti permanenti che tale gruppo può designare subisce la medesima modifica;

–   quando un deputato cambia gruppo politico, non può conservare la qualità di membro titolare o di membro supplente di una commissione assegnatagli dal suo gruppo di origine;

–   in nessun caso il membro di una commissione può essere sostituto da un collega appartenente a un altro gruppo politico.

Ultimo aggiornamento: 12 luglio 2024Note legali - Informativa sulla privacy