TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 10 : ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE
Articolo 116 : Esame nell'ambito della procedura con le commissioni congiunte
Se l'atto legislativo di base è stato approvato dal Parlamento nel quadro della procedura di cui all'articolo 59, si applicano le seguenti disposizioni supplementari all'esame degli atti delegati e dei progetti di atti o di misure di esecuzione:
– il Presidente determina, sin dalla ricezione dell'atto delegato o del progetto di atto o di misura di esecuzione, quali siano la commissione competente o le commissioni competenti congiuntamente alla luce dei criteri stabiliti all'articolo 59 e di eventuali accordi tra i presidenti delle commissioni interessate;
– se un atto delegato o un progetto di atto o di misura di esecuzione è stato rinviato per esame secondo la procedura con le commissioni congiunte, ciascuna commissione può chiedere la convocazione di una riunione congiunta per l'esame di una proposta di risoluzione. In mancanza di un accordo tra i presidenti delle commissioni interessate, la riunione congiunta è convocata dal presidente della Conferenza dei presidenti di commissione.