TITOLO V : RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI E RESPONSABILITÀ POLITICA
CAPITOLO 1 : NOMINE
Articolo 129 : Elezione della Commissione
1. Il Presidente invita il Presidente eletto della Commissione a informare il Parlamento circa la struttura prevista della nuova Commissione e la ripartizione delle competenze (portafogli) in seno al proposto nuovo collegio dei commissari, in linea con gli orientamenti politici del Presidente eletto, come pure circa altre questioni di carattere orizzontale, compreso l'equilibrio di genere nel suddetto collegio.
2. Il Presidente, una volta consultato il Presidente eletto della Commissione, invita i candidati proposti dal Presidente eletto della Commissione e dal Consiglio per i vari posti di commissario a comparire dinanzi alle varie commissioni o ai vari organi parlamentari secondo le loro prevedibili competenze.
3. Le audizioni di conferma sono effettuate dalle commissioni. Un'audizione di conferma può eccezionalmente assumere una forma diversa quando un commissario designato ha competenze di carattere principalmente orizzontale, a condizione che l'audizione di conferma includa le commissioni competenti.
Le audizioni di conferma sono pubbliche.
4. La commissione o le commissioni competenti invitano il commissario designato a formulare una dichiarazione e a rispondere a domande. Le audizioni di conferma sono organizzate in modo da consentire ai commissari designati di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili. Le disposizioni concernenti l'organizzazione delle audizioni di conferma sono stabilite in un allegato del regolamento
(1).
5. Il Presidente eletto è invitato a presentare il collegio dei commissari e il suo programma in occasione di una seduta del Parlamento. Alla seduta sono invitati il Presidente del
Consiglio europeo e il Presidente del Consiglio. La dichiarazione è seguita da una discussione.
6. A conclusione della discussione, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare una proposta di risoluzione. Si applica l'articolo 136, paragrafi da 3 a 8.
7. Dopo aver votato sulla proposta di risoluzione, il Parlamento elegge o respinge la Commissione a maggioranza dei voti espressi, per appello nominale. Il Parlamento può aggiornare la votazione alla seduta successiva.
8. Il Presidente informa il Consiglio dell'elezione o della reiezione della Commissione.
9. In caso di sostanziale cambiamento di portafoglio in seno alla Commissione o di un cambiamento della sua composizione, durante il mandato, il commissario o i commissari interessati o qualsiasi altro commissario designato sono invitati a partecipare a un'audizione di conferma organizzata in conformità dei paragrafi 3 e 4.
10. Qualora il portafoglio o gli interessi finanziari di un commissario subiscano un cambiamento durante il suo mandato, la situazione è sottoposta al controllo del Parlamento in conformità dell'allegato VII.
Laddove sia individuato un conflitto di interessi durante il mandato di un commissario e qualora il Presidente della Commissione non attui le raccomandazioni del Parlamento volte a risolvere il conflitto d'interessi, il Parlamento può chiedere al Presidente della Commissione di ritirare la fiducia a tale commissario, a norma del punto 5 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea, nonché di adottare provvedimenti, se del caso, per privare il commissario in questione del diritto a pensione o altri vantaggi sostitutivi in conformità dell'articolo 245, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.