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Regolamento del Parlamento europeo
10a legislatura - gennaio 2025
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO V : RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI E RESPONSABILITÀ POLITICA
CAPITOLO 1 : NOMINE

Articolo 131 : Mozione di censura nei confronti della Commissione

1.   Un decimo dei deputati che compongono il Parlamento può presentare al Presidente una mozione di censura nei confronti della Commissione. Nel caso in cui una mozione di censura sia stata votata nei due mesi precedenti, ogni nuova mozione presentata da meno di un quinto dei deputati che compongono il Parlamento è irricevibile.

2.   La mozione deve recare la menzione "Mozione di censura" ed essere motivata. Essa è trasmessa alla Commissione.

3.   Il Presidente comunica immediatamente ai deputati la presentazione della mozione.

4.   La discussione sulla censura ha luogo solo quando siano trascorse almeno ventiquattr'ore dalla comunicazione della mozione di censura ai deputati.

5.   La votazione sulla mozione ha luogo per appello nominale, quando siano trascorse almeno quarantott'ore dall'inizio della discussione.

6.   Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, la discussione e la votazione hanno luogo al più tardi nel corso della tornata successiva alla presentazione della mozione.

7.   In conformità dell'articolo 234 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la mozione è approvata a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. L'esito della votazione è notificato ai Presidenti del Consiglio e della Commissione.

Ultimo aggiornamento: 10 gennaio 2025Note legali - Informativa sulla privacy