1. La richiesta di decisione d'urgenza su una proposta presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, a seguito di sviluppi imprevisti, può essere presentata al Parlamento dal Presidente, da una commissione parlamentare, da un gruppo politico, da un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa, dalla Commissione o dal Consiglio. La richiesta va presentata per iscritto e deve essere motivata. Nelle richieste presentate dalla Commissione o dal Consiglio, la motivazione include una giustificazione dettagliata per ogni proposta e, se del caso, un'indicazione precisa dei termini previsti dalla legge per l'adozione o l'entrata in vigore della proposta di atto giuridicamente vincolante.
2. Il Presidente, non appena gli sia stata presentata una richiesta di decisione d'urgenza, ne informa l'Aula. La votazione sulla richiesta ha luogo all'inizio della seduta successiva a quella in cui essa è stata comunicata al Parlamento, sempre che la proposta oggetto della richiesta sia stata distribuita ai deputati nelle lingue ufficiali. Qualora vi siano più richieste di decisione con procedura d'urgenza sullo stesso argomento, l'approvazione o la reiezione dell'urgenza riguardano tutte le richieste.
3. Prima della votazione sulla richiesta di decisione d'urgenza possono essere ascoltati soltanto, per un massimo di tre minuti ciascuno, l'autore della richiesta, un oratore contrario e il presidente o il relatore della commissione competente.
4. Se la richiesta di decisione d'urgenza è approvata, il punto ha la precedenza sugli altri punti dell'ordine del giorno; il Presidente fissa il momento della discussione, se la ritiene opportuna, e l'ora della votazione.
5. Il Parlamento adotta la decisione d'urgenza sulla proposta sulla base di una relazione della commissione competente, conformemente alle norme generalmente applicabili e tenendo debitamente conto dell'urgenza della questione. In tal caso, l'esame della proposta ha la precedenza sugli altri punti iscritti all'ordine del giorno della commissione e la commissione competente applica, ove opportuno, la procedura semplificata a norma dell'articolo 52.
6. Su richiesta del Presidente, di una commissione, di un gruppo politico o di un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa, il Parlamento può decidere, in via eccezionale, di adottare una decisione d'urgenza sulla proposta senza relazione o sulla base di una relazione orale della commissione competente. In tal caso, qualora si svolgano negoziati interistituzionali, non si applicano gli articoli 71 e 72 e l'articolo 75 si applica
mutatis mutandis.