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Regolamento del Parlamento europeo
10a legislatura - luglio 2025
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INDICE
NOTA BENE
COMPENDIO DEI PRINCIPALI ATTI GIURIDICI RELATIVI AL REGOLAMENTO

TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 2 : PROCEDURE IN COMMISSIONE

Articolo 55 : Relazioni di iniziativa

1.   Qualora una commissione intenda elaborare una relazione non legislativa o una relazione a norma dell'articolo 46 o dell'articolo 47 su un argomento di sua competenza che non è stato oggetto di deferimento, deve chiedere l'autorizzazione della Conferenza dei presidenti.

La Conferenza dei presidenti delibera sulle richieste di autorizzazione a elaborare una relazione ai sensi del primo comma, conformemente alle disposizioni attuative da essa stabilite.

2.   Nel caso in cui la Conferenza dei presidenti decida di negare l'autorizzazione essa motiva il proprio diniego.

Se l'oggetto della relazione rientra nel diritto di iniziativa del Parlamento di cui all'articolo 46, la Conferenza dei presidenti può decidere di negare l'autorizzazione solo ove non siano soddisfatti i requisiti stabiliti dai trattati.

3.   Nei casi di cui agli articoli 46 e 47 la Conferenza dei presidenti adotta una decisione entro due mesi.

4.   Le proposte di risoluzione presentate al Parlamento sono esaminate conformemente alla procedura di breve presentazione di cui all'articolo 166 o sono poste direttamente in votazione in Aula. Gli emendamenti a tali proposte di risoluzione e le richieste di votazione distinta o per parti separate sono ricevibili in Aula a fini d’esame soltanto se presentati dal relatore per tenere conto di nuove informazioni o da almeno un decimo dei deputati. I gruppi politici possono presentare proposte di risoluzione alternative a norma dell'articolo 188, paragrafo 3. Alla proposta di risoluzione della commissione e ai relativi emendamenti si applica l'articolo 197. L'articolo 197 si applica altresì alla votazione unica sulle proposte di risoluzione alternative.

5.   Il paragrafo 4 non si applica se l'oggetto della relazione può essere tema di una discussione prioritaria in Aula, se la relazione è redatta in virtù del diritto d'iniziativa di cui all'articolo 46 o all'articolo 47 o se la relazione è stata autorizzata in quanto relazione strategica, relazione di attuazione o relazione annuale di attività e monitoraggio di cui alle disposizioni attuative stabilite dalla Conferenza dei presidenti.

6.   I presidenti di commissione possono stringere accordi con altri presidenti di commissione per quanto riguarda l'assegnazione a una determinata commissione di una relazione di iniziativa o di una relazione non legislativa.

Se si pone una questione di competenza tra due o più commissioni permanenti, la questione è esaminata dalla Conferenza dei presidenti di commissione. Se non viene raggiunto un accordo tra tali commissioni, la Conferenza dei presidenti di commissione o il suo presidente formula una raccomandazione. La Conferenza dei presidenti adotta una decisione sulla base di tale raccomandazione nella prima riunione possibile e al più tardi entro sei settimane dalla sua trasmissione. Se entro tale termine la Conferenza dei presidenti non ha adottato una decisione, la raccomandazione si considera approvata.

Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2025Note legali - Informativa sulla privacy