TITOLO
I
: DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO
4
: GRUPPI POLITICI
Articolo
31
: Attività e status giuridico dei gruppi politici
1.
I gruppi politici esercitano le loro funzioni nel quadro delle attività dell'Unione europea, compresi i compiti loro assegnati dal Regolamento. I gruppi politici dispongono di una segreteria, nell'ambito dell'organigramma del Segretariato generale, nonché delle strutture amministrative e degli stanziamenti previsti nel bilancio del Parlamento.
2.
L'Ufficio di presidenza fissa le disposizioni relative alla concessione, all'esecuzione e al controllo di tali strutture e stanziamenti nonché alle relative deleghe dei poteri di esecuzione del bilancio.
3.
Tali disposizioni definiscono le conseguenze amministrative e finanziarie applicabili in caso di scioglimento di un gruppo politico.