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Regolamento del Parlamento europeo
7a legislatura - luglio 2009
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INDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE

TITOLO I  : DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO 4  : GRUPPI POLITICI

Articolo 31  : Attività e status giuridico dei gruppi politici

1.    I gruppi politici esercitano le loro funzioni nel quadro delle attività dell'Unione europea, compresi i compiti loro assegnati dal Regolamento. I gruppi politici dispongono di una segreteria, nell'ambito dell'organigramma del Segretariato generale, nonché delle strutture amministrative e degli stanziamenti previsti nel bilancio del Parlamento.

2.    L'Ufficio di presidenza fissa le disposizioni relative alla concessione, all'esecuzione e al controllo di tali strutture e stanziamenti nonché alle relative deleghe dei poteri di esecuzione del bilancio.

3.    Tali disposizioni definiscono le conseguenze amministrative e finanziarie applicabili in caso di scioglimento di un gruppo politico.

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