TITOLO
I
: DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO
4
: GRUPPI POLITICI
Articolo
33
: Deputati non iscritti
1.
I deputati non appartenenti ad alcun gruppo politico dispongono di una segreteria, secondo modalità fissate dall'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale.
2.
L'Ufficio di presidenza disciplina inoltre la posizione e le prerogative parlamentari di tali deputati.
3.
L'Ufficio di presidenza fissa altresì le disposizioni relative alla concessione, all'esecuzione e al controllo degli stanziamenti previsti nel bilancio del Parlamento per le spese di segreteria e per le strutture amministrative dei membri non iscritti.