TITOLO
II
: LEGISLAZIONE, BILANCIO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO
1
: PROCEDURE LEGISLATIVE - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo
35
: Programma legislativo e di lavoro della Commissione
1.
Il Parlamento concorre con la Commissione e il Consiglio alla definizione della programmazione legislativa dell'Unione europea.
Il Parlamento e la Commissione cooperano all'atto della preparazione del programma legislativo e di lavoro della Commissione in base a uno scadenzario e a delle modalità decisi di comune accordo tra le due istituzioni e allegati
(1) al Regolamento.
2.
In caso di circostanze urgenti e impreviste, un'istituzione può, di sua iniziativa e conformemente alle procedure previste dai trattati, proporre di aggiungere una misura legislativa a quelle proposte nel programma legislativo.
3.
Il Presidente trasmette la risoluzione approvata dal Parlamento alle altre istituzioni che cooperano alla procedura legislativa dell'Unione europea e ai parlamenti degli Stati membri.
Il Presidente chiede al Consiglio di esprimere un parere sul programma legislativo annuale della Commissione nonché sulla risoluzione del Parlamento.
4.
Qualora un'istituzione non sia in grado di rispettare il calendario stabilito, essa notifica alle altre istituzioni i motivi del ritardo e propone un nuovo calendario.