TITOLO
I
: DEPUTATI, ORGANI DEL PARLAMENTO E GRUPPI POLITICI
CAPITOLO
4
: GRUPPI POLITICI
Articolo
32
: Intergruppi
1.
I singoli deputati possono costituire intergruppi o altri raggruppamenti non ufficiali di deputati per svolgere scambi informali di opinioni su argomenti specifici tra diversi gruppi politici, con la partecipazione di membri di commissioni parlamentari diverse, e per promuovere i contatti fra i deputati e la società civile.
2.
Tali raggruppamenti non possono svolgere attività suscettibili di dare adito a confusione con le attività ufficiali del Parlamento o dei suoi organi. Nel rispetto delle condizioni fissate dalle norme a disciplina della loro costituzione adottate dall'Ufficio di presidenza, i gruppi politici possono agevolarne le attività fornendo loro supporto logistico. I raggruppamenti in questione dichiarano l'eventuale sostegno esterno conformemente all'allegato I.