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Regolamento del Parlamento europeo
7a legislatura - gennaio 2012
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INDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE

TITOLO VI  : SESSIONI
CAPITOLO 5  : NUMERO LEGALE E VOTAZIONI

Articolo 164  : Diritto di voto

Il diritto di voto è personale.

I deputati esprimono il loro voto individualmente e personalmente.

Ogni infrazione del presente articolo è considerata come grave turbativa della seduta, ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 1, e comporta le conseguenze giuridiche di cui è fatta menzione in detto articolo.

Note legali - Informativa sulla privacy