1.
Per le nomine, fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, dell'articolo 186, paragrafo 1, e dell'articolo 191, paragrafo 2, secondo comma, la votazione ha luogo a scrutinio segreto.
Entrano nel calcolo dei voti espressi solamente le schede recanti i nomi di deputati di cui è stata presentata la candidatura.
2.
La votazione può aver luogo a scrutinio segreto nel caso in cui almeno un quinto dei deputati che compongono il Parlamento ne faccia richiesta. Tale richiesta deve essere presentata prima dell'inizio della votazione.
Nel caso in cui almeno un quinto dei deputati che compongono il Parlamento presenti la richiesta di tenere una votazione a scrutinio segreto prima dell'inizio della votazione, il Parlamento è tenuto a procedere a tale votazione.
3.
Una richiesta di votazione a scrutinio segreto ha la precedenza rispetto a una richiesta di votazione per appello nominale.
4.
Lo spoglio delle schede per ogni scrutinio segreto è effettuato da due a otto scrutatori estratti a sorte tra i deputati, salvo in caso di votazione elettronica.
Per le votazioni di cui al paragrafo 1 i candidati non possono essere scrutatori.
I nomi dei deputati che hanno partecipato a una votazione a scrutinio segreto sono pubblicati sul processo verbale della seduta nel corso della quale ha avuto luogo la votazione stessa.