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Regolamento del Parlamento europeo
7a legislatura - febbraio 2013
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INDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE

TITOLO VI  : SESSIONI
CAPITOLO 5  : NUMERO LEGALE E VOTAZIONI

Articolo 171  : Contestazione della votazione

1.    Il Presidente dichiara l'apertura e la chiusura di ogni singola votazione.

2.    Dopo che il Presidente ha dichiarato aperta la votazione non è ammesso alcun intervento, se non da parte del Presidente stesso, fino a che quest'ultimo abbia dichiarato chiusa la votazione.

3.    I richiami al regolamento concernenti la validità di una votazione possono essere formulati dopo che il Presidente ne ha dichiarato la chiusura.

4.    Dopo la proclamazione del risultato di una votazione per alzata di mano può essere chiesta la controprova. Essa ha luogo ricorrendo al sistema elettronico.

5.    Sulla validità del risultato proclamato decide il Presidente. La sua decisione è inoppugnabile.

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