1.
Hanno precedenza su ogni altra le richieste di intervento per le mozioni di procedura aventi lo scopo di:
a)
porre una questione pregiudiziale (articolo 174),
b)
chiedere il rinvio in commissione (articolo 175),
c)
chiedere la chiusura della discussione (articolo 176),
d)
chiedere l'aggiornamento della discussione e della votazione (articolo 177),
e)
chiedere la sospensione o la chiusura della seduta (articolo 178).
Su tali mozioni possono unicamente intervenire, oltre agli autori, un oratore a favore e uno contrario e il presidente o il relatore della commissione competente.