TITOLO
V
: RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI
CAPITOLO
1
: NOMINE
Articolo
119
: Mozione di censura nei confronti della Commissione
1.
Un decimo dei deputati che compongono il Parlamento può presentare al Presidente una mozione di censura nei confronti della Commissione.
2.
La mozione deve recare la menzione "Mozione di censura" ed essere motivata. Essa è trasmessa alla Commissione.
3.
Il Presidente comunica immediatamente ai deputati la presentazione della mozione.
4.
La discussione sulla censura ha luogo solo quando siano trascorse almeno ventiquattr'ore dalla comunicazione della mozione di censura ai deputati.
5.
La votazione sulla mozione ha luogo per appello nominale, quando siano trascorse almeno quarantott'ore dall'inizio della discussione.
6.
La discussione e la votazione hanno luogo al più tardi nel corso della tornata successiva alla presentazione della mozione.
7.
La mozione è approvata a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento. L'esito della votazione è notificato ai Presidenti del Consiglio e della Commissione.