1.
La decisione sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore nonché le relative disposizioni di esecuzione quali adottate dal Mediatore, sono allegate al presente regolamento, a titolo di informazione
(1).
2.
Il Mediatore informa il Parlamento dei casi di cattiva amministrazione di cui viene a conoscenza, conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della suddetta decisione, sui quali la commissione competente può elaborare una relazione. Al termine di ogni sessione annuale presenta inoltre al Parlamento una relazione sul risultato delle proprie indagini, conformemente all'articolo 3, paragrafo 8, della precitata decisione. A tal fine la commissione competente elabora una relazione che è presentata all'esame del Parlamento.
3.
Il Mediatore può altresì fornire informazioni alla commissione competente su richiesta di quest'ultima ovvero essere ascoltato dalla stessa su propria iniziativa.