Articolo
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: Esame in commissione degli emendamenti presentati per la votazione in Aula
Qualora gli emendamenti e le richieste di votazione distinta o per parti separate presentati a una relazione che dovrà essere esaminata in Aula siano più di cinquanta, il Presidente, dopo aver consultato il presidente della commissione competente, può chiedere a quest'ultima di riunirsi per esaminare detti emendamenti o richieste. Gli emendamenti o le richieste di votazione distinta o per parti separate che in questa fase non siano approvati da un decimo dei deputati che compongono la commissione non sono posti in votazione in Aula.