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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - Gennaio 2015
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INDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE

TITOLO VIII  : COMMISSIONI E DELEGAZIONI
CAPITOLO 1  : COMMISSIONI - COSTITUZIONE E ATTRIBUZIONI

Articolo 205  : Coordinatori di commissione e relatori ombra

1.    I gruppi politici possono designare uno dei loro membri come coordinatore.

2.    I coordinatori di commissione sono convocati, se necessario, dal presidente della commissione per preparare le decisioni che quest'ultima dovrà adottare, segnatamente quelle relative alla procedura e alla nomina dei relatori. La commissione può delegare ai coordinatori il potere di adottare talune decisioni, ad eccezione di quelle relative all'approvazione di relazioni, pareri o emendamenti. I vicepresidenti possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei coordinatori di commissione a titolo consultivo. I coordinatori si impegnano a trovare un consenso. Quando non sia possibile ottenerlo, essi possono decidere soltanto se dispongono di una maggioranza chiaramente rappresentativa di un'ampia maggioranza dei membri della commissione, tenendo conto delle rispettive dimensioni dei vari gruppi.

3.    I coordinatori di commissione sono convocati dal presidente della loro commissione per preparare l'organizzazione delle audizioni dei commissari designati. A seguito di tali audizioni, i coordinatori si riuniscono per valutare i candidati in conformità della procedura di cui all'allegato XVI.

4.    I gruppi politici possono nominare, per ogni relazione, un relatore ombra per seguire i progressi della relazione in questione e trovare compromessi in seno alla commissione, a nome del gruppo. I loro nominativi sono comunicati al presidente della commissione. La commissione, su proposta dei coordinatori, può in particolare decidere di coinvolgere i relatori ombra nella ricerca di un accordo con il Consiglio nelle procedure legislative ordinarie.

I deputati non iscritti non costituiscono un gruppo politico ai sensi dell’articolo 32 e non possono dunque nominare dei coordinatori, i quali sono i soli membri che possono partecipare di diritto alle riunioni dei coordinatori.

Le riunioni dei coordinatori hanno come scopo quello di preparare le decisioni di una commissione e non possono sostituirsi alle riunioni di quest’ultima, salvo esplicita delega. Pertanto, le decisioni adottate alle riunioni dei coordinatori devono essere oggetto di una delega ex-ante. In mancanza di tale delega, i coordinatori possono approvare soltanto delle raccomandazioni per le quali é necessaria un’approvazione formale ex-post da parte della commissione.

In ogni caso, occorre garantire il diritto di accesso all’informazione dei deputati non iscritti nel rispetto del principio di non discriminazione, mediante la trasmissione di informazioni e la presenza di un membro della segreteria dei deputati non iscritti alle riunioni dei coordinatori.

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