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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - gennaio 2017
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INDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE

ALLEGATO I  : CODICE DI CONDOTTA DEI DEPUTATI AL PARLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI DI INTERESSI

Articolo 1  : Principi direttivi

Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati al Parlamento europeo:

a)    si ispirano e agiscono nel rispetto dei seguenti principi generali di condotta: condotta disinteressata, integrità, trasparenza, diligenza, onestà, responsabilità e tutela del buon nome del Parlamento europeo,

b)    agiscono unicamente nell'interesse generale e non ottengono né cercano di ottenere alcun vantaggio finanziario diretto o indiretto o altre gratifiche.

Articolo 2  : Principali doveri dei deputati

Nel quadro del loro mandato, i deputati al Parlamento europeo:

a)    non concludono alcun accordo in virtù del quale agiscono o votano nell'interesse di qualsiasi altra persona terza, fisica o giuridica, che potrebbe compromettere la loro libertà di voto quale sancita dall'articolo 6 dell'Atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto e dall'articolo 2 dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo;

b)    non sollecitano, accettano o ottengono alcun vantaggio diretto o indiretto o gratifiche di altro tipo, che sia in contanti o in natura, in cambio di un dato comportamento nell'ambito delle loro attività parlamentari e cercano scrupolosamente di evitare qualsiasi situazione che possa comportare corruzione o influenza indebita;

c)    non si impegnano a titolo professionale in attività di lobbying remunerate, direttamente connesse al processo decisionale dell'Unione.

Articolo 3  : Conflitto di interessi

1.    Si configura un conflitto d'interessi qualora un deputato al Parlamento europeo abbia un interesse personale che potrebbe influenzare indebitamente l'esercizio delle sue funzioni in qualità di deputato. Non si configura conflitto di interessi qualora un deputato tragga un vantaggio soltanto in qualità di semplice cittadino o di membro di un'ampia categoria di persone.

2.    Ove constati di avere un conflitto di interessi, il deputato adotta senza indugio tutti i provvedimenti del caso per porvi rimedio, in conformità dei principi e delle disposizioni del presente codice di condotta. Qualora non riesca a risolvere il conflitto di interessi, il deputato ne informa per iscritto il Presidente. In caso di ambiguità, il deputato può, a titolo confidenziale, chiedere il parere del comitato consultivo sul comportamento dei deputati di cui all'articolo 7.

3.    Fatto salvo il paragrafo 2, il deputato, prima di prendere la parola o di votare in Aula o in seno ad uno degli organi del Parlamento oppure qualora sia proposto in qualità di relatore, comunica immediatamente qualsiasi conflitto di interessi effettivo o potenziale in relazione alla questione in esame, ove ciò non risulti evidente dalle informazioni fornite a norma dell'articolo 4. Tale comunicazione è presentata per iscritto o a voce al Presidente durante i lavori in questione.

Articolo 4  : Dichiarazione dei deputati

1.    Ai fini della trasparenza, i deputati al Parlamento europeo trasmettono al Presidente sotto responsabilità personale una dichiarazione di interessi finanziari entro la fine della prima tornata successiva alle elezioni europee (o, in corso di legislatura, entro trenta giorni dall'inizio del loro mandato al Parlamento europeo) mediante l'apposito modulo adottato dall'Ufficio di presidenza a norma dell'articolo 9. Essi informano il Presidente di qualsiasi modifica che possa influire sulla loro dichiarazione entro la fine del mese successivo al momento in cui si è verificata la modifica.

2.    La dichiarazione di interessi finanziari contiene le seguenti informazioni fornite in modo preciso:

a)    le attività professionali del deputato nel triennio precedente l'inizio del suo mandato al Parlamento nonché la sua partecipazione durante tale periodo a comitati o consigli di amministrazione di imprese, organizzazioni non governative, associazioni o altri enti giuridici,

b)    qualsiasi indennità percepita per lo svolgimento di un mandato in un altro parlamento;

c)    qualsiasi attività regolare retribuita svolta dal deputato parallelamente all'esercizio del proprio mandato, sia in qualità di dipendente che di lavoratore autonomo;

d)    la partecipazione a comitati o consigli di amministrazione di imprese, organizzazioni non governative, associazioni o altri enti giuridici, o qualsiasi altra pertinente attività esterna svolta dal deputato, siano esse retribuite o non retribuite;

e)    qualsiasi attività esterna occasionale retribuita (comprese pubblicazioni, conferenze o consulenze), ove la remunerazione complessiva di tutte le attività esterne occasionali del deputato superi i 5 000 EUR in un anno civile;

f)    la partecipazione in società o partenariati, qualora vi siano possibili implicazioni di politica pubblica o qualora tale partecipazione conferisca al deputato un'influenza significativa sulle attività dell'organismo in questione,

g)    qualsiasi sostegno finanziario, tanto in personale quanto in materiale, che si aggiunga ai mezzi forniti dal Parlamento e che sono conferiti al deputato nell'ambito delle sue attività politiche da parte di terzi, con indicazione dell'identità di questi ultimi;

h)    qualsiasi altro interesse finanziario che possa influenzare l'esercizio delle funzioni del deputato.

Per ciascuno degli elementi da dichiarare conformemente al primo comma, i deputati indicano, se del caso, se si tratta di un'attività retribuita o meno; per gli elementi di cui alle lettere a), c), d), e) e f), i deputati indicano altresì una delle seguenti categorie di reddito:

–    non retribuita;

–    da 1 EUR a 499 EUR al mese;

–    da 500 a 1 000 EUR al mese;

–    da 1 001 a 5 000 EUR al mese;

–    da 5 001 a 10 000 EUR al mese;

–    oltre 10 000 EUR al mese, con l'indicazione della decina di migliaia più prossima.

Eventuali redditi che il deputato percepisce, ma non periodicamente, in relazione a ciascun elemento dichiarato conformemente al primo comma sono calcolati su base annuale, divisi per dodici e inseriti in una delle categorie di cui al secondo comma .

3.    Le informazioni trasmesse al Presidente a norma del presente articolo sono pubblicate sul sito internet del Parlamento in modo da essere facilmente accessibili.

4.    Un deputato non può essere eletto ad una carica in seno al Parlamento o ai suoi organi, essere designato in qualità di relatore, far parte di una delegazione ufficiale o partecipare a negoziati interistituzionali se non ha presentato la propria dichiarazione di interessi finanziari.

5.    Qualora il Presidente riceva informazioni che lo inducono a ritenere che la dichiarazione di interessi finanziari di un deputato sia sostanzialmente erronea o non aggiornata, può consultare il comitato consultivo di cui all'articolo 7. Se del caso, il Presidente chiede al deputato di correggere la dichiarazione entro 10 giorni. L'Ufficio di presidenza può adottare una decisione in vista dell'applicazione del paragrafo 4 ai deputati che non danno seguito alla richiesta di correzione del Presidente.

6.    I relatori possono elencare volontariamente nella motivazione della loro relazione gli interessi esterni che sono stati consultati in merito a questioni inerenti all'oggetto della relazione (1).

Articolo 5  : Doni o benefici analoghi

1.    Nell'esercizio delle loro funzioni, i deputati al Parlamento europeo si astengono dall'accettare doni o benefici analoghi, salvo quelli di valore approssimativo inferiore a 150 EUR, offerti conformemente alle consuetudini di cortesia o quelli ricevuti conformemente alle medesime consuetudini qualora rappresentino il Parlamento in veste ufficiale.

2.    I doni ricevuti dai deputati, a norma del paragrafo 1, allorché rappresentano il Parlamento in veste ufficiale, sono consegnati al Presidente e trattati in conformità delle misure di attuazione stabilite dall'Ufficio di presidenza a norma dell'articolo 9.

3.    Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano al rimborso delle spese di viaggio, di alloggio e di soggiorno dei deputati o ai pagamenti diretti di dette spese da parte di terzi quando i deputati partecipano sulla base di un invito e nell'esercizio delle loro funzioni a eventi organizzati da terzi.

La portata del presente paragrafo, segnatamente le norme per assicurare la trasparenza, è precisata nelle misure di applicazione fissate dall'Ufficio di presidenza a titolo dell'articolo 9.

Articolo 6  : Attività degli ex deputati

Gli ex deputati al Parlamento europeo impegnati in attività di lobbying a titolo professionale o di rappresentanza direttamente connesse al processo decisionale dell'Unione dovrebbero informare il Parlamento europeo al riguardo e non possono, per l'intera durata di detto impegno, beneficiare delle agevolazioni concesse agli ex deputati in virtù della regolamentazione stabilita in materia dall'Ufficio di presidenza (2).

Articolo 7  : Comitato consultivo sulla condotta dei deputati

1.    È istituito un comitato consultivo sulla condotta dei deputati (in appresso "comitato consultivo").

2.    Il comitato consultivo è composto da cinque membri, designati dal Presidente all'inizio del suo mandato tra i membri della commissione per gli affari costituzionali e della commissione giuridica, tenendo conto della loro esperienza e dell'equilibrio politico.

La presidenza del comitato consultivo è esercitata a turno da ciascuno dei suoi membri per un semestre.

3.    All'inizio del proprio mandato, il Presidente designa inoltre i membri di riserva del comitato consultivo, uno per ciascun gruppo politico non rappresentato in seno al comitato consultivo.

In caso di presunta violazione del presente codice di condotta da parte di un membro di un gruppo politico non rappresentato in seno al comitato consultivo, il relativo membro di riserva funge da sesto membro titolare del comitato consultivo incaricato di esaminare la presunta violazione in questione.

4.    Su richiesta di un deputato, il comitato consultivo fornisce ai deputati, a titolo confidenziale e entro trenta giorni di calendario, orientamenti sull'interpretazione e l'attuazione delle disposizioni del presente codice di condotta. Il deputato in questione ha il diritto di fare riferimento a detti orientamenti.

Su richiesta del Presidente, il comitato consultivo esamina inoltre i presunti casi di violazione del presente codice di condotta e consiglia il Presidente circa le eventuali misure da adottare.

5.    Il comitato consultivo può, dopo aver sentito il Presidente, chiedere il parere di esperti esterni.

6.    Il comitato consultivo pubblica una relazione annuale sulle sue attività.

Articolo 8  : Procedura in caso di eventuali violazioni del codice di condotta

1.    Qualora vi sia motivo di ritenere che un deputato al Parlamento europeo possa avere violato il presente codice di condotta, tranne in casi manifestamente vessatori, il Presidente sottopone la questione al comitato consultivo.

2.    Il comitato consultivo esamina le circostanze della presunta violazione e può ascoltare il deputato in questione. Sulla base delle sue conclusioni, formula una raccomandazione al Presidente in merito a un'eventuale decisione.

In caso di presunta violazione del codice di condotta da parte di un membro titolare o di un membro di riserva del comitato consultivo, il membro titolare o di riserva interessato si astiene dal partecipare ai lavori del comitato consultivo in merito alla suddetta presunta violazione.

3.    Se, tenuto conto della raccomandazione del comitato consultivo e dopo aver invitato il deputato interessato a presentare le sue osservazioni per iscritto, il Presidente constata che un determinato deputato ha violato il codice di condotta, egli adotta una decisione motivata con cui stabilisce una sanzione. Il Presidente notifica la decisione motivata al deputato in questione.

La sanzione può consistere in una o più di una delle misure enunciate all'articolo 166, paragrafi da 3 a 5, del regolamento.

4.    Il deputato in questione può usufruire delle modalità di ricorso interno di cui all'articolo 167 del regolamento.

Articolo 9  : Attuazione

L'Ufficio di presidenza adotta le modalità di applicazione del presente codice di condotta, compresa una procedura di controllo e, se del caso, aggiorna gli importi di cui agli articoli 4 e 5.

L'Ufficio di presidenza può formulare proposte di revisione del presente codice di condotta.

(1)Cfr. decisione dell’Ufficio di presidenza del 12 settembre 2016 sull’attuazione dell’accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza.
(2)Decisione dell'Ufficio di presidenza del 12 aprile 1999 sulle agevolazioni concesse agli ex deputati al Parlamento europeo.
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