ALLEGATO
IV
: PROCEDURA DI ESAME E ADOZIONE DELLE DECISIONI SULLA CONCESSIONE DEL DISCARICO
Articolo
1
: Documenti
1.
Sono stampati e distribuiti:
a)
il conto di gestione, l'analisi della gestione finanziaria e il bilancio finanziario trasmessi dalla Commissione;
b)
la relazione annuale e le relazioni speciali della Corte dei conti, accompagnate dalle risposte delle istituzioni;
c)
la dichiarazione con cui si attesta l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni presentata dalla Corte dei conti sulla base dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
d)
la raccomandazione del Consiglio.
2.
Tali documenti sono deferiti alla commissione competente per il merito. Qualsiasi commissione interessata può esprimere un parere.
3.
Il Presidente fissa il termine entro il quale le commissioni eventualmente interessate a esprimere un parere devono trasmetterlo alla commissione competente per il merito.
Articolo
2
: Esame della relazione
1.
Il Parlamento esamina una relazione della commissione competente per il merito concernente il discarico entro il 30 aprile dell'anno successivo all'approvazione della relazione annuale della Corte dei conti, come previsto dal regolamento finanziario.
2.
Agli emendamenti e alla votazione si applicano le disposizioni del regolamento, salvo che il presente allegato stabilisca diversamente.
Articolo
3
: Contenuto della relazione
1.
La relazione della commissione competente per il merito concernente il discarico contiene:
a)
una proposta di decisione sulla concessione del discarico o sul rinvio della decisione sul discarico (votazione nella tornata di aprile); oppure una proposta di decisione sulla concessione o sul rifiuto del discarico (votazione nella tornata di ottobre);
b)
una proposta di decisione che chiude i conti relativi a tutte le entrate, le spese, gli attivi e i passivi dell'Unione;
c)
una proposta di risoluzione in cui figurano le osservazioni che accompagnano la proposta di decisione di cui alla lettera a), inclusa una valutazione della gestione di bilancio della Commissione in relazione all'esercizio finanziario e osservazioni concernenti l'esecuzione delle spese per il futuro;
d)
in allegato, un elenco dei documenti trasmessi dalla Commissione, nonché di quelli richiesti alla Commissione e non ricevuti;
e)
i pareri delle commissioni interessate.
2.
Qualora la commissione competente per il merito proponga il rinvio della decisione concernente il discarico, la relativa proposta di risoluzione indica altresì:
a)
le ragioni del rinvio;
b)
le ulteriori azioni che si prevede saranno adottate dalla Commissione e il relativo termine;
c)
i documenti necessari affinché il Parlamento possa prendere una decisione con cognizione di causa.
Articolo
4
: Esame e votazioni in Parlamento
1.
La relazione della commissione competente per il merito concernente il discarico è iscritta all'ordine del giorno della prima tornata successiva alla sua presentazione.
2.
Sono ricevibili solo gli emendamenti alla proposta di risoluzione presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c).
3.
La votazione sulle proposte di decisione e sulla proposta di risoluzione ha luogo, salvo che l'articolo 5 non preveda diversamente, secondo l'ordine di cui all'articolo 3.
4.
Il Parlamento decide a maggioranza dei voti espressi, a norma dell'articolo 231 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo
5
: Varianti procedurali
1.
Votazione nella tornata di aprile
In questa prima fase, la relazione sul discarico contiene una proposta di decisione sulla concessione o il rinvio del discarico.
a) Se una proposta di concessione del discarico ottiene la maggioranza, il discarico è concesso. Ciò costituisce nel contempo chiusura dei conti.
Se una proposta di concessione del discarico non ottiene la maggioranza, il discarico si ritiene rinviato e la commissione competente per il merito presenta, entro un termine di sei mesi, una nuova relazione contenente una proposta di concessione o di rifiuto del discarico.
b) Se è approvata una proposta di rinvio del discarico, la commissione competente per il merito presenta, entro un termine di sei mesi, una nuova relazione contenente una proposta di concessione o di rifiuto del discarico. In tal caso anche la chiusura dei conti è rinviata e viene ripresentata con la nuova relazione.
Se una proposta di rinvio del discarico non ottiene la maggioranza, il discarico si considera concesso. In tal caso, la decisione costituisce nel contempo chiusura dei conti. La proposta di risoluzione può essere comunque posta in votazione.
2.
Votazione nella tornata di ottobre
In questa seconda fase, la relazione sul discarico contiene una proposta di decisione sulla concessione o il rifiuto del discarico.
a) Se una proposta di concessione del discarico ottiene la maggioranza, il discarico è concesso. Ciò costituisce nel contempo chiusura dei conti.
Se una proposta di concessione del discarico non ottiene la maggioranza, il discarico si considera rifiutato. Una proposta formale di chiusura dei conti per l'esercizio in questione è presentata nel corso di una tornata successiva, durante la quale la Commissione è invitata a rilasciare una dichiarazione.
b) Se una proposta di rifiuto del discarico ottiene la maggioranza, una proposta formale di chiusura dei conti per l'esercizio in questione è presentata nel corso di una tornata successiva, durante la quale la Commissione è invitata a rilasciare una dichiarazione.
Se una proposta di rifiuto del discarico non ottiene la maggioranza, il discarico si considera concesso. In tal caso, la decisione costituisce nel contempo chiusura dei conti. La proposta di risoluzione può essere comunque posta in votazione.
3.
Se la proposta di risoluzione o la proposta di chiusura dei conti contengono disposizioni che appaiono in contraddizione con il voto del Parlamento sul discarico, il Presidente, dopo aver consultato il presidente della commissione competente per il merito, può rinviare tale votazione e fissare un nuovo termine per la presentazione di emendamenti.
Articolo
6
: Esecuzione delle decisioni di discarico
1.
Le decisioni o le risoluzioni del Parlamento adottate in conformità dell'articolo 3 sono trasmesse dal Presidente alla Commissione e a tutte le altre istituzioni. Il Presidente provvede a farle pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella serie riservata agli atti di carattere legislativo.
2.
La commissione competente per il merito riferisce al Parlamento almeno una volta all'anno sulle iniziative prese dalle istituzioni in risposta alle osservazioni che accompagnano le decisioni di discarico e alle altre osservazioni contenute nelle risoluzioni del Parlamento concernenti l'esecuzione delle spese.
3.
Il Presidente, agendo a nome del Parlamento, sulla base di una relazione della commissione competente in materia di controllo di bilancio, può presentare un ricorso contro l'istituzione interessata dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, a norma dell'articolo 265 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la mancata esecuzione di obblighi derivanti dalle osservazioni che accompagnano la decisione di discarico o le altre risoluzioni concernenti l'esecuzione delle spese.