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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - gennaio 2017
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INDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE

TITOLO II  : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO  1  : PROCEDURE LEGISLATIVE - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo  37  : Programmazione annuale

1.    Il Parlamento concorre con la Commissione e il Consiglio alla definizione della programmazione legislativa dell'Unione.

Il Parlamento e la Commissione cooperano all'atto della preparazione del programma di lavoro della Commissione, che costituisce il contributo di quest'ultima istituzione alla programmazione annuale e pluriennale dell'Unione, in base a uno scadenzario e a modalità convenuti tra le due istituzioni (1).

2.    Successivamente all'adozione del programma di lavoro della Commissione, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, in conformità del punto 7 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016 (2) procedono a uno scambio di opinioni e concordano una dichiarazione comune sulla programmazione interistituzionale annuale che fissa gli obiettivi e le priorità di massima.

Prima di avviare i negoziati con il Consiglio e con la Commissione sulla dichiarazione comune, il Presidente tiene uno scambio di opinioni con la Conferenza dei presidenti e con la Conferenza dei presidenti di commissione per quanto riguarda gli obiettivi e le priorità di massima del Parlamento.

Prima di procedere alla firma della dichiarazione comune, il Presidente chiede l'approvazione della Conferenza dei presidenti.

3.    Il Presidente trasmette ogni risoluzione sulla programmazione e sulle priorità legislative approvata dal Parlamento alle altre istituzioni che partecipano alla procedura legislativa dell'Unione e ai parlamenti degli Stati membri.

4.    Qualora la Commissione intenda ritirare una proposta, il Commissario responsabile è invitato dalla commissione competente a una riunione per discutere tale intenzione. Anche la Presidenza del Consiglio può essere invitata a tale riunione. Se la commissione competente non è d'accordo con l'intenzione di ritirare la proposta, può chiedere alla Commissione di rilasciare una dichiarazione al Parlamento. Si applica l'articolo 123.

(1)Accordo quadro del 20 ottobre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47).
(2)GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
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