TITOLO
II
: LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO
1
: PROCEDURE LEGISLATIVE - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo
37
: Programmazione annuale
1.
Il Parlamento concorre con la Commissione e il Consiglio alla definizione della programmazione legislativa dell'Unione.
Il Parlamento e la Commissione cooperano all'atto della preparazione del programma di lavoro della Commissione, che costituisce il contributo di quest'ultima istituzione alla programmazione annuale e pluriennale dell'Unione, in base a uno scadenzario e a modalità convenuti tra le due istituzioni
(1).
2.
Successivamente all'adozione del programma di lavoro della Commissione, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione, in conformità del punto 7 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016
(2) procedono a uno scambio di opinioni e concordano una dichiarazione comune sulla programmazione interistituzionale annuale che fissa gli obiettivi e le priorità di massima.
Prima di avviare i negoziati con il Consiglio e con la Commissione sulla dichiarazione comune, il Presidente tiene uno scambio di opinioni con la Conferenza dei presidenti e con la Conferenza dei presidenti di commissione per quanto riguarda gli obiettivi e le priorità di massima del Parlamento.
Prima di procedere alla firma della dichiarazione comune, il Presidente chiede l'approvazione della Conferenza dei presidenti.
3.
Il Presidente trasmette ogni risoluzione sulla programmazione e sulle priorità legislative approvata dal Parlamento alle altre istituzioni che partecipano alla procedura legislativa dell'Unione e ai parlamenti degli Stati membri.
4.
Qualora la Commissione intenda ritirare una proposta, il Commissario responsabile è invitato dalla commissione competente a una riunione per discutere tale intenzione. Anche la Presidenza del Consiglio può essere invitata a tale riunione. Se la commissione competente non è d'accordo con l'intenzione di ritirare la proposta, può chiedere alla Commissione di rilasciare una dichiarazione al Parlamento. Si applica l'articolo 123.