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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - gennaio 2017
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INDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE

TITOLO II  : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO  3  : PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA
SEZIONE 3 - NEGOZIATI INTERISTITUZIONALI NEL QUADRO DELLA PROCEDURA LEGISLATIVA ORDINARIA

Articolo  69 quinquies  : Negoziati precedenti alla prima lettura del Consiglio

Qualora il Parlamento abbia approvato la propria posizione in prima lettura, quest'ultima costituisce il mandato per eventuali negoziati con altre istituzioni. La commissione competente può decidere, a maggioranza dei suoi membri, di avviare negoziati in qualsiasi momento successivo. Tali decisioni sono comunicate in Aula durante la tornata successiva alla votazione in commissione e sono menzionate nel processo verbale.

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