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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - gennaio 2017
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INDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE

TITOLO V  : RELAZIONI CON LE ALTRE ISTITUZIONI E ORGANI
CAPITOLO  1  : NOMINE

Articolo 122 bis  : Nomine relative agli organismi di governance economica

1.    Il presente articolo si applica alle nomine per le seguenti cariche:

-    presidente e vicepresidente del consiglio di vigilanza del meccanismo di vigilanza unico;

-    presidente, vicepresidente e membri a tempo pieno del comitato di risoluzione unico del meccanismo di risoluzione unico;

-    presidenti e direttori esecutivi dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali); nonché

-    direttore generale e vice direttore generale del Fondo europeo per gli investimenti strategici.

2.    Ciascun candidato è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente e a rispondere alle domande rivolte dai suoi membri.

3.    La commissione competente presenta al Parlamento una raccomandazione relativa a ciascuna proposta di nomina.

4.    La votazione ha luogo entro due mesi dalla ricezione della proposta di nomina, a meno che il Parlamento non decida altrimenti su richiesta della commissione competente, di un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa. Il Parlamento vota separatamente, a scrutinio segreto, su ciascuna candidatura.

5.    Qualora il Parlamento abbia adottato una decisione sfavorevole su una proposta di nomina, il Presidente chiede che la proposta sia ritirata e che al Parlamento ne venga presentata una nuova.

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