Articolo
149 bis
: Approvazione e modifica dell'ordine del giorno
1.
All'inizio di ciascuna tornata il Parlamento approva il suo ordine del giorno. Una commissione, un gruppo politico o un numero di deputati pari almeno alla soglia bassa possono presentare proposte di modifica al progetto definitivo di ordine del giorno. Le proposte devono pervenire al Presidente almeno un'ora prima dell'apertura della tornata. Il Presidente può dare la parola all'autore di ciascuna proposta e a un oratore contro. Il tempo di parola non può superare un minuto.
2.
Una volta approvato, l'ordine del giorno non può essere modificato, salvo applicazione degli articoli 154, 187, 188, 189, 190 o 191 o su proposta del Presidente.
Qualora una mozione di procedura volta a modificare l'ordine del giorno sia respinta, essa non può essere ripresentata durante la stessa tornata.
3.
Prima di togliere la seduta, il Presidente comunica al Parlamento la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.