CAPITOLO
3
: DISPOSIZIONI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
Articolo
160
: Distribuzione dei documenti
I documenti sulla base dei quali il Parlamento discute e si pronuncia sono messi a disposizione dei deputati.
Ferma restando l'applicazione del primo comma, i deputati e i gruppi politici hanno accesso diretto al sistema informatico interno del Parlamento per la consultazione di qualsiasi documento preparatorio non riservato (progetti di relazione, progetti di raccomandazione, progetti di parere, documenti di lavoro, emendamenti presentati in commissione).