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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - gennaio 2017
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INDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE

TITOLO VII  : SESSIONI
CAPITOLO  4  : MISURE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELLE NORME DI COMPORTAMENTO APPLICABILI AI DEPUTATI

Articolo  165  : Misure immediate

1.    Il Presidente richiama all'ordine il deputato che turbi il regolare svolgimento della seduta o il cui comportamento non sia compatibile con le pertinenti disposizioni dell'articolo 11.

2.    In caso di recidiva, il Presidente lo richiama nuovamente all'ordine con iscrizione nel processo verbale.

3.    Qualora la turbativa continui o in caso di nuova recidiva, il Presidente può togliere la parola al deputato ed espellerlo dall'Aula per il resto della seduta. In caso di gravità eccezionale il Presidente può espellere il deputato dall'Aula per il resto della seduta immediatamente e senza un secondo richiamo all'ordine. Il Segretario generale vigila immediatamente sull'esecuzione di un siffatto provvedimento, con l'assistenza degli uscieri e, se necessario, del personale di sicurezza del Parlamento.

4.    In caso di tumulti e azioni di disturbo che pregiudichino il proseguimento dei lavori, il Presidente, al fine di ristabilire l'ordine, sospende la seduta per un dato tempo o la toglie. Se riescono vani i suoi richiami, abbandona il seggio e la seduta è sospesa. Essa riprende previa convocazione da parte del Presidente.

5.    Il Presidente può decidere di interrompere la trasmissione in diretta della seduta in caso di linguaggio o comportamento diffamatorio, razzista o xenofobo da parte di un deputato.

6.    Il Presidente può ordinare di eliminare dalla registrazione audiovisiva delle discussioni le parti di un intervento di un deputato che contengono un linguaggio diffamatorio, razzista o xenofobo.

L'ordine ha effetto immediato. Esso deve tuttavia essere confermato dall'Ufficio di presidenza, che si pronuncia entro quattro settimane dalla data in cui l'ordine è stato dato, oppure, se non si riunisce nel corso di tale periodo, nella sua successiva riunione.

7.    I poteri definiti ai paragrafi da 1 a 6 sono attribuiti, mutatis mutandis, al presidente di seduta di organi, commissioni e delegazioni quali definiti dal presente regolamento.

8.    Se del caso, in funzione della gravità della violazione delle norme di comportamento dei deputati, il presidente di una tornata, di un organo, di una commissione o di una delegazione può presentare al Presidente una richiesta di attuazione dell'articolo 166, al massimo entro la tornata successiva o la riunione seguente dell'organo, della commissione o della delegazione interessati.

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