Articolo 185 : Mozioni di procedura
1. Hanno precedenza su ogni altra le richieste di intervento per le mozioni di procedura aventi lo scopo di:
(a) porre una questione pregiudiziale (articolo 187),
(b) chiedere il rinvio in commissione (articolo 188),
(c) chiedere la chiusura della discussione (articolo 189),
(d) chiedere l'aggiornamento della discussione o della votazione (articolo 190),
(e) chiedere la sospensione o la chiusura della seduta (articolo 191).
Su tali mozioni possono unicamente intervenire, oltre all'autore, un oratore contrario e il presidente o il relatore della commissione competente.
2. Il tempo di parola non può superare un minuto.