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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - gennaio 2017
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INDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE

TITOLO VII  : SESSIONI
CAPITOLO  7  : PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Articolo  192  : Processo verbale

1.    Il processo verbale di ogni seduta, che illustra nei dettagli i lavori, i nomi degli oratori e le decisioni del Parlamento, incluso il risultato delle votazioni sugli emendamenti, è messo a disposizione almeno mezz'ora prima dell'inizio della parte pomeridiana della seduta successiva.

2.    Un elenco dei documenti sulla base dei quali il Parlamento discute e si pronuncia è pubblicato nel processo verbale.

3.    Quando il processo verbale è oggetto di contestazione, il Parlamento decide, se del caso, circa la presa in considerazione delle modifiche richieste. Nessun deputato può intervenire sul tema per più di un minuto.

4.    Quando il processo verbale è oggetto di contestazione, il Parlamento decide, se del caso, circa la presa in considerazione delle modifiche richieste. Nessun deputato può intervenire sul tema per più di un minuto.

5.    Il processo verbale, munito delle firme del Presidente e del Segretario generale, è depositato negli archivi del Parlamento. Esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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