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Regolamento del Parlamento europeo
8a legislatura - gennaio 2017
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INDICE
INDICE ANALITICO
NOTA BENE

TITOLO VIII  : COMMISSIONI E DELEGAZIONI
CAPITOLO 1  : COMMISSIONI

Articolo  200  : Membri supplenti (1)

1.    I gruppi politici e i deputati non iscritti possono designare per ciascuna commissione un numero di supplenti permanenti pari al numero dei membri titolari che rappresentano i gruppi (e i deputati non iscritti) in seno alla commissione. Il Presidente ne deve essere informato. I supplenti permanenti hanno diritto a partecipare alle riunioni della commissione, a prendervi la parola e, in caso di assenza del membro titolare, a partecipare alla votazione.

In caso di vacanza del seggio del membro titolare di una commissione, ha diritto a partecipare alla votazione in sua vece e a titolo temporaneo un membro supplente dello stesso gruppo politico, fino alla sostituzione provvisoria del membro titolare in conformità dell'articolo 199, paragrafo 5, o, in mancanza di tale sostituzione provvisoria, fino alla nomina di un nuovo membro titolare. Tale diritto si basa sulla decisione del Parlamento relativa alla composizione numerica della commissione e mira a garantire che possa partecipare alla votazione un numero di membri del gruppo politico interessato pari a quello esistente prima della vacanza del seggio.

2.    Il membro titolare di una commissione può, in caso di assenza e qualora non siano stati nominati supplenti permanenti o qualora questi ultimi siano a loro volta assenti, farsi sostituire nelle riunioni da un altro membro dello stesso gruppo politico con diritto di voto. Il nome di questo sostituto deve essere comunicato al presidente della commissione interessata prima dell'inizio della votazione.

Il paragrafo 2 si applica, mutatis mutandis, ai deputati non iscritti.

La comunicazione preventiva prevista all'ultima frase del paragrafo 2, ultima frase, deve essere effettuata prima che abbia termine la discussione o prima che abbia inizio la votazione sul punto o sui punti per i quali il titolare si è fatto sostituire.

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Il disposto del presente articolo si articola intorno a due elementi chiaramente fissati da detto testo:

-    un gruppo politico non può avere in una commissione un numero di membri sostituti permanenti superiore a quello dei membri titolari;

-    soltanto i gruppi politici hanno la facoltà di designare membri sostituti permanenti, alla sola condizione di informarne il Presidente.

In conclusione:

-    la qualità di sostituto permanente dipende unicamente dall'appartenenza a un gruppo determinato;

-    quando viene modificato il numero di membri titolari di cui un gruppo politico dispone in una commissione, il numero massimo di membri sostituti permanenti che tale gruppo può designare subisce la medesima modifica;

-    quando un membro cambia di gruppo politico, non può conservare il mandato di sostituto permanente assegnatogli dal suo gruppo d'origine;

-    in nessun caso il membro di una commissione può essere sostituto di un collega appartenente a un altro gruppo politico.

(1)La soppressione dell'articolo 200 decisa il 13 dicembre 2016 (P8_TA(2016)0484) entra in vigore all'apertura della prima tornata dopo le elezioni del Parlamento che si terranno nel 2019. Tale articolo è pertanto riprodotto nella presente versione.
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