TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 2 : PROCEDURE IN COMMISSIONE
Articolo 52 bis : Modalità di elaborazione delle relazioni
1. Il relatore è incaricato di redigere la relazione della commissione e di illustrarla in Aula a nome di tale commissione.
2. La motivazione è redatta sotto la responsabilità del relatore e non è posta in votazione. Essa deve essere tuttavia conforme al testo della proposta di risoluzione approvata e agli eventuali emendamenti proposti dalla commissione. In caso contrario, il presidente della commissione può sopprimere la motivazione.
3. Nella relazione è menzionato il risultato della votazione sull'insieme della relazione stessa ed è indicato, in conformità dell'articolo 208, paragrafo 3, il voto espresso da ciascun membro.
4. Le posizioni della minoranza possono essere espresse al momento della votazione sull'insieme del testo e possono, a richiesta dei rispettivi autori, essere oggetto di una dichiarazione scritta di 200 parole al massimo che è allegata alla motivazione.
Il presidente dirime le controversie che potrebbero nascere dall'applicazione del presente paragrafo.
5. Su proposta del suo presidente, la commissione può stabilire il termine entro il quale il relatore presenterà un progetto di relazione. Tale termine può essere prorogato oppure può essere designato un nuovo relatore.
6. Scaduto il termine, la commissione può incaricare il suo presidente di chiedere che la questione a essa deferita sia iscritta all'ordine del giorno di una delle successive sedute del Parlamento. In questo caso, le discussioni e le votazioni possono svolgersi sulla base di una semplice relazione orale della commissione interessata.