TITOLO II : LEGISLAZIONE, BILANCIO, DISCARICO E ALTRE PROCEDURE
CAPITOLO 2 : PROCEDURE IN COMMISSIONE
Articolo 53 : Pareri delle commissioni
1. Se la commissione cui per prima è stata sottoposta una questione vuole conoscere il parere di un'altra commissione o se un'altra commissione desidera esprimere il suo parere sulla stessa questione, esse possono chiedere al Presidente del Parlamento che, in conformità dell'articolo 201, paragrafo 2, una commissione sia designata competente per il merito e l'altra competente per parere.
La commissione che esprime parere può designare un relatore per parere tra i propri membri titolari o tra i sostituti permanenti oppure trasmettere il proprio parere sotto forma di lettera del suo presidente.
2. Qualora il parere riguardi una proposta di atto giuridicamente vincolante, esso contiene proposte di modifica al testo sottoposto all'esame della commissione, corredate, se del caso, di brevi motivazioni. Tali motivazioni sono redatte sotto la responsabilità del loro autore e non sono poste in votazione. Se necessario, la commissione competente per parere può presentare una breve motivazione scritta per il parere nel suo insieme. Tale breve motivazione è redatta sotto la responsabilità del relatore del parere.
Qualora il parere non riguardi una proposta di atto giuridicamente vincolante, esso consiste in suggerimenti riferiti a parti della proposta di risoluzione della commissione competente per il merito.
La commissione competente per il merito pone in votazione tali proposte di modifica o suggerimenti.
I pareri riguardano esclusivamente questioni che rientrano nelle attribuzioni della commissione competente per parere.
3. La commissione competente per il merito fissa un termine entro il quale la commissione competente per parere deve pronunciarsi affinché il parere possa essere preso in considerazione dalla commissione competente per il merito. Quest'ultima comunica immediatamente alla commissione o alle commissioni competenti per parere ogni modifica del calendario annunciato. La commissione competente per il merito formula le proprie conclusioni finali solo dopo la scadenza del termine.
4. In alternativa, la commissione che esprime parere può decidere di illustrare la propria posizione sotto forma di emendamenti che, successivamente alla loro approvazione, dovranno essere presentati direttamente alla commissione competente per il merito. Tali emendamenti sono presentati dal presidente o dal relatore a nome della commissione.
5. La commissione che esprime parere presenta gli emendamenti di cui al paragrafo 4 entro il termine stabilito dalla commissione competente per il merito.
6. Tutti i pareri e gli emendamenti approvati dalla commissione che esprime parere sono allegati alla relazione della commissione competente per il merito.
7. Le commissioni che esprimono parere ai sensi del presente articolo non possono presentare emendamenti in Aula.
8. Il presidente e il relatore della commissione competente per parere sono invitati a partecipare in veste consultiva alle riunioni della commissione competente per il merito quando esse vertano sulla questione di interesse comune.